La Regione concorre a promuovere il piero sviluppo della persona umana e la reale partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, per renderne effettive la liberta' e la eguaglianza. Obiettivi preminenti dell'attivita' della Regione sono lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi, la promozione delle libere attivita' delle collettivita' e degli Enti locali, il superamento degli squilibri della Regione e dell'intero territorio nazionale. In particolare la Regione, nell'ambito delle sue competenze costituzionali: - promuove le condizioni per rendere effettivi il diritto allo studio e il diritto al lavoro, assicurando la piena occupazione e la tutela dei diritti dei lavoratori; - assicura a tutti i cittadini i servizi sociali, con particolare riguardo a quelli inerenti all'abitazione, all'istruzione, alla salute e sicurezza sociale, ai trasporti, alle attivita' sportive e al turismo; - adotta le iniziative necessarie per assicurare la funzione sociale della proprieta' e acquisire alla gestione pubblica i servizi regionali di interesse generale; - attua le riforme necessarie per stabilire equi rapporti sociali nelle campagne; - assume iniziative in favore delle zone e delle comunita' montane; - promuove lo sviluppo della cooperazione, e dello artigianato; - promuove e attua un organico assetto del territorio nel quadro di uno sviluppo pianificato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali; - garantisce la tutela dell'ambiente; predispone ed attua piani per la difesa del suolo, per la prevenzione ed eliminazione delle cause di inquinamento; - tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico, artistico e culturale; - promuove il progresso della cultura in ogni sua libera manifestazione; - assume iniziative per assicurare un'ampia e democratica informazione, intervenendo nell'organizzazione e nella gestione dei servizi pubblici ad essa relativi; - contribuisce alla ricerca scientifica in collegamento con le organizzazioni nazionali e locali.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;339~art3 · fonte del testo

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