Dall'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard e' attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio. Per le singole Regioni che non siano parte delle intese approvate con legge in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e' garantita l'invarianza finanziaria nonche' il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all'articolo 119, terzo, quinto e sesto comma, della Costituzione. Le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l'entita' e la proporzionalita' delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, anche in relazione ad eventuali maggiori risorse destinate all'attuazione dei LEP di cui all'articolo 3. E' comunque garantita la perequazione per i territori con minore capacita' fiscale per abitante. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, resta ferma la possibilita' di prevedere anche per le Regioni che hanno sottoscritto le intese, ai sensi dell'articolo 2, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, tenendo conto delle vigenti regole di bilancio e delle relative procedure, nonche' di quelle conseguenti al processo di riforma del quadro della governance economica avviato dalle istituzioni dell'Unione europea. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

1

La Corte costituzionale, con sentenza 14 novembre - 3 dicembre 2024, n. 192 (in G.U. 1ª s.s. 4/12/2024, n. 49) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui prevede la facoltativita' del concorso delle regioni differenziate agli obiettivi di finanza pubblica, anziche' la doverosita' su un piano di parita' rispetto alle altre regioni".

Testo vigente dal 5 dicembre 2024

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 192/2024

    Ha colpito questo articolo
    3 dicembre 2024

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma, 81, primo comma, e 119, primo comma, Cost., l’art. 9, comma 4, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui prevede, in tema di attuazione dell’autonomia differenziata, la facoltatività del concorso delle regioni differenziate agli obiettivi di finanza pubblica, anziché la doverosità su un piano di parità rispetto alle altre regioni ordinarie. Tale facoltatività implica la possibilità di un regime più favorevole per queste regioni rispetto a quelle non destinatarie di forme particolari di autonomia, così indebolendo i vincoli di solidarietà e unità della Repubblica, e contrastando con il principio di equilibrio di bilancio e con l’obbligo per tutte le regioni di contribuire ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.

    Art. 1 Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario · Art. 116 cost. · Art. 2 Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario · Art. 3 Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 5 dicembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 2024 al 5 dicembre 2024.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, con sentenza 14 novembre - 3 dicembre 2024, n. 192 (in G.U. 1ª s.s. 4/12/2024, n. 49) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui prevede la facoltativita' del concorso delle regioni differenziate agli obiettivi di finanza pubblica, anziche' la doverosita' su un piano di parita' rispetto alle altre regioni".

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urn:nir:stato:legge:2024-06-26;86~art9 · fonte del testo

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