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[1]L'istanza per la rimessione della decisione della causa ai consulenti tecnici, a norma dell'articolo 455 del codice, si propone con dichiarazione orale davanti al giudice istruttore.

[2]Il giudice istruttore, se ritiene che la decisione possa essere rimessa ai consulenti tecnici, invita le parti a prendere le conclusioni che intendono sottoporre ai consulenti e quindi pronuncia l'ordinanza prevista nell'articolo 455 secondo comma del codice.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1941 al 12 dicembre 1973

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 596/1989

    Questione infondata
    29 dicembre 1989

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 274 del codice di procedura civile e 151 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 25 e 101 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo…

    Art. 274 c.p.c. · Art. 151 Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie · Art. 25 cost. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 508/1989

    Questione infondata
    15 novembre 1989

    Riunisce i ricorsi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 274 del codice di procedura civile e 151 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 25 e 101 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Milano con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte co…

    Art. 274 c.p.c. · Art. 151 Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie · Art. 25 cost. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 46/1981

    Questione inammissibile
    23 marzo 1981

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 274 cod.proc.civ. e 151 disp. att. cod.proc.civ. (sub art. 9 della legge 11 agosto 1973, n. 533), sollevata, in riferimento agli artt. 25 e 101 della Costituzione, con ordinanza 23 giugno 1975 del Pretore di Milano. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte co…

    Art. 274 c.p.c. · Art. 151 Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie · Art. 9 Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art151 · fonte del testo

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