Corte costituzionale

Ordinanza n. 198/1997

Altra decisione · depositata il 24/06/1997 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 6legge 463/1983
  • art. 4d.lgs. 503/1992

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1 e

1-bis del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia

previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica,

disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e

proroga di taluni termini) convertito in legge 11 novembre 1983, n.

638, come modificato dagli artt. 4 del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema

previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3

della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e 2, comma 14, della legge 8

agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e

complementare), promosso con ordinanza emessa il 30 dicembre 1995 dal

pretore di Bologna nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Di

Ciocco Maria Fiorina ed altri e INPS, iscritta al n. 162 del registro

ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di intervento

del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 1997 il giudice relatore

Fernanda Contri;

Udito l'Avvocato Carlo De Angelis per l'INPS e l'Avvocato dello

Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che, nel corso di tre procedimenti civili riuniti a norma

dell'art. 151 disp. att. del codice di procedura civile, promossi

contro l'INPS da Maria Fiorina Di Ciocco, Lina Bongiovanni ed altri

(eredi della pensionata Florinda Carpanelli), e Adelmina Maini, il

pretore di Bologna, con ordinanza emessa il 30 dicembre 1995, ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, tre distinte

questioni di legittimità costituzionale dei commi 1 e 1-bis

dell'art. 6 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in

materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa

pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica

amministrazione e proroga di taluni termini) convertito, con

modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nel testo

risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 4 del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e dall'art. 2, comma 14, della

legge 8 agosto 1995, n. 335, nella parte in cui negli stessi non è

previsto quale limite di reddito oltre il quale venga meno il diritto

all'integrazione al minimo delle pensioni, l'importo del trattamento

minimo che la stessa integrazione assicura; nella parte in cui lo

stesso limite di reddito non è previsto per tutti i pensionati,

compresi i coniugati; ed altresì nella parte in cui non è

prescritto che tutti i redditi non soggetti a tassazione separata ai

fini dell'Irpef, compreso quello della pensione da integrare,

concorrano al computo necessario alla verifica reddituale di cui si

tratta;

che con i menzionati ricorsi, le parti ricorrenti nel

procedimento civile a quo chiedevano il riconoscimento del diritto

all'integrazione al trattamento minimo della seconda pensione, nei

limiti della cosiddetta "cristallizzazione", a decorrere dal 1

ottobre 1983, ex art. 6, settimo comma, del d.-l. 12 settembre 1983,

n. 463;

che in relazione a tutti e tre i ricorsi l'INPS eccepiva

l'esclusione, nei casi di bititolarità di pensioni erogate

dall'INPS, di ogni trattamento integrativo sulla seconda pensione, in

séguito all'interpretazione autentica dell'art. 6 del decreto-legge

n. 463 del 1983, recata dall'art. 11, comma 22, della legge 24

dicembre 1993, n. 537;

che quest'ultima disposizione, entrata in vigore poco dopo il

deposito dei ricorsi con i quali sono stati instaurati i procedimenti

riuniti a quibus nelle more di questi ultimi è stata dichiarata

costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale, con la

sentenza n. 240 del 1994, "nella parte in cui - nel caso di concorso

di due o più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo,

delle quali una sola conserva il diritto all'integrazione ai sensi

dell'art. 6, comma 3, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito

nella legge 11 novembre 1983, n. 638, non risultando superati al 30

settembre 1983 i limiti di reddito fissati nei commi precedenti -

prevede la riconduzione all'importo a calcolo dell'altra o delle

altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse

nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli

aumenti della pensione-base derivanti dalla perequazione automatica";

che il richiamo, operato dalla sentenza n. 240 del 1994, ai

limiti di reddito indicati nell'art. 6 del decreto-legge n. 463 del

1983, il mancato superamento dei quali condiziona il riconoscimento

della cristallizzazione della seconda pensione nell'importo spettante

al 30 settembre 1983, renderebbero, ad avviso del pretore rimettente,

rilevanti le questioni di legittimità costituzionale dei commi 1 e

1-bis del citato art. 6;

che, ad avviso del giudice rimettente, le disposizioni denunciate

sarebbero in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, giacché

comporterebbero, senza una ragionevole giustificazione, un

trattamento indifferenziato di fattispecie assai diverse;

che nel giudizio promosso davanti a questa Corte si è costituito

l'INPS, chiedendo che le questioni sollevate dal pretore di Bologna

siano dichiarate inammissibili per irrilevanza o comunque infondate;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che

la questione sollevata dal pretore di Bologna sia dichiarata

inammissibile per irrilevanza;

Considerato che, successivamente all'instaurazione del giudizio

costituzionale con l'ordinanza indicata in epigrafe, è entrata in

vigore la legge 23 dicembre 1996, n. 662, che all'art. 1, commi 181 e

182, modificati dall'art. 3-bis del d.-l. 28 marzo 1997, n. 79,

convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, detta una nuova

disciplina del pagamento delle somme arretrate, maturate fino al 31

dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti

previdenziali interessati, in conseguenza della sentenza della Corte

costituzionale n. 240 del 1994, e che il successivo comma 183

dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996 dispone che i giudizi

pendenti alla data di entrata in vigore della legge aventi ad oggetto

le questioni di cui ai commi 181 e 182 sono dichiarati estinti

d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti;

che pertanto si rende necessaria la restituzione degli atti al

giudice a quo affinché valuti la rilevanza della questione sollevata

alla stregua del diritto sopravvenuto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Bologna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1997.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1997:198 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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