Corte costituzionale

Sentenza n. 31/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/03/1971 · relatore Michele Fragali

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo

comma, della legge 27 maggio 1929, n. 847 (disposizioni per

l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e

l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), promosso con ordinanza

emessa il 23 ottobre 1968 dal tribunale di Milano nel procedimento

civile vertente tra il p.m. contro Ghisotti Denzo Giancarlo e

Siliprandi Bianca Virginia, iscritta al n. 34 del registro ordinanze

1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del

26 marzo 1969.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1970 il Giudice

relatore Michele Fragali;

uditi i sostituti avvocati generali dello Stato Francesco Agro e

Vito Cavalli, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - È stato sottoposto al controllo di questa Corte l'articolo 7,

ultima parte (recte: comma), della legge matrimoniale 27 maggio 1929,

n. 847, in quanto non prevede una opposizione alle pubblicazioni di

matrimonio concordatario a causa dell'affinità di primo grado fra i

nubendi.

La questione è stata promossa dal tribunale di Milano, in

relazione all'art. 3 della Costituzione, con la sua ordinanza 23

ottobre 1968. Il tribunale ha rilevato che la norma determina

disparità di trattamento fra i cittadini che contraggono il matrimonio

concordatario ed i cittadini che contraggono matrimonio secondo la

legge civile, potendo solo i primi essere dispensati dal particolare

impedimento.

2. - Nel giudizio di costituzionalità così introdotto non si sono

costituite le parti private ed è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Il quale ha opposto che il matrimonio regolato in base agli accordi

lateranensi riconosciuti dall'art. 7 della Costituzione costituisce un

istituto distinto dal matrimonio civile. Lo Stato, riconoscendo che la

religione cattolica è quella della maggioranza dei cittadini e

ritenendo quindi opportuno agevolare le unioni matrimoniali celebrate

con rito cattolico, ha attribuito rilevanza giuridica ad una situazione

obiettiva di vasta portata, la quale presenta aspetti etici e religiosi

suoi propri.

La diversità di confessione dei cittadini di un medesimo Stato è

una realtà storica, e non è creare situazioni di privilegio o

autoritarie disparità il tenere conto delle più importanti

espressioni e dei riti di ciascuna confessione. La norma è disponibile

per tutti, perché ogni cittadino è libero di scegliere il rito

matrimoniale concordatario o quello civile: un trattamento disuguale

avrebbe potuto sussistere soltanto se il rito concordatario fosse stato

imposto.

In una memoria successiva alle deduzioni predette il Presidente del

Consiglio ha ribadito che il matrimonio concordatario è stato oggetto

di espressa considerazione nella Costituzione e che la disuguaglianza

rilevata dal tribunale di Milano costituisce l'effetto di disposizioni

legislative contemplate nell'art. 7 della Costituzione.

3. - La causa, con ordinanza 18 giugno 1970, n. 120, fu riunita a

quelle iscritte ai nn. 171 del registro ordinanze 1968, 190 del

registro ordinanze 1969 e 105 del registro ordinanze 1970.

Venne trattata all'udienza pubblica dell'11 novembre 1970 su unica

relazione; l'Avvocatura dello Stato svolse le sue tesi difensive e

insistette nelle conclusioni già prese.

Successivamente la causa passò a decisione separata avendo la

Corte rinviato al giudice di merito la causa iscritta al n. 105 del

registro ordinanze 1970, per un nuovo esame della rilevanza delle

questioni proposte. Considerato in diritto :

È incontestabile che, quanto all'impedimento dell'affinità di

primo grado, v'è quella differenza di regime fra celebrazione del

matrimonio civile e celebrazione del matrimonio concordatario che il

tribunale di Milano ha denunciato: l'impedimento infatti può formare

oggetto di dispensa secondo l'ordinamento canonico, non secondo

l'ordinamento civile (salvo il caso di cui alla seconda parte dell'art.

87, quarto comma).

È parimenti esatto, come sostiene l'Avvocatura dello Stato, che il

matrimonio canonico è riconosciuto dall'art. 7 della Costituzione; ma

questa Corte, con sentenza in pari data n. 30, ha giudicato che la

predetta norma non preclude il controllo di costituzionalità delle

leggi che immisero nell'ordinamento interno le clausole dei Patti

lateranensi, potendosene valutare la conformità o meno ai principi

supremi dell'ordinamento costituzionale. La normativa concernente il

matrimonio concordatario ha una sua giustificazione nell'ambito del

disposto del menzionato art. 7; per cui la semplice differenza di

regime riscontrabile fra matrimonio civile e matrimonio concordatario,

che non importi violazione degli altri precetti costituzionali nel

senso predetto, non integra di per sé una illegittima disparità di

trattamento.

La norma denunciata non ammette che, per la ragione dell'affinità

dei nubendi, possa promuoversi opposizione alle pubblicazioni richieste

per il matrimonio concordatario, volendo rispettare le basi

confessionali sulle quali si fonda la dispensa di diritto canonico

relativa agli impedimenti al matrimonio. Basi diverse ha essenzialmente

il sistema della dispensa dagli impedimenti al matrimonio civile,

informato, com'è, a valutazioni esclusivamente laiche, dalle quali

possono razionalmente risultare difformità di determinazioni

normative.

Né si vede come la celebrazione del matrimonio fra affini di primo

grado, che il codice di diritto canonico consente, previa dispensa,

possa ledere i principi supremi dell'ordinamento costituzionale dei

quali si è fatta parola.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 7, ultimo comma, della legge matrimoniale 27 maggio 1929, n.

847, sollevata dal tribunale di Milano con ordinanza 23 ottobre 1968,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:31 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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