Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 145/2005

    Ha colpito questo articolo
    12 aprile 2005

    È costituzionalmente illegittimo l’art. 10 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, nella parte in cui non esclude le Province autonome dall’ambito territoriale dell’emanando regolamento. La modificazione del Titolo V della Costituzione, avvenuta in virtù della legge n. 3 del 2001, ha, infatti, attribuito alle Province forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite, salvo l’obbligo di adeguamento imposto dall’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 266 del 1992 ed ai principi e norme costituenti limiti indicati negli artt. 4 e 5 dello statuto stesso, con la conseguenza che la potestà regolamentare dello Stato non può essere esercitata in relazione a materie che appartengono alla competenza legislativa della provincia autonoma di Trento. Né la previsione dell’intesa con la Conferenza unificata può assumere rilevanza alcuna, atteso che essa non solo può non esserci in concreto, ma non può valere quale titolo attributivo di una competenza in ipotesi mancante.

    Art. 7 ((Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti informatici)) · Art. 10 ((Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti informatici))

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 settembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 21 aprile 2005 al 26 settembre 2018. 154 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

tolto: a) i criteri e i principi operativi e organizzativi generali per l'accessibilita';

tolto: b) i contenuti di cui all'articolo 6, comma 2;

tolto: c) i controlli esercitabili sugli operatori privati che hanno reso nota l'accessibilita' dei propri siti e delle proprie applicazioni informatiche;

tolto: d) i controlli esercitabili sui soggetti di cui all'articolo 3, comma 1. Il regolamento di cui al comma 1 e' adottato previa consultazione con le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con le associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilita' e di produttori di hardware e software e previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi entro quarantacinque giorni dalla richiesta, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 106

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2004-01-09;4~art10 · fonte del testo

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