Ai fini della presente legge, si intende per:

  • a)"accessibilita'": la capacita' dei sistemi informatici ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilita' necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
  • a-bis)"applicazioni mobili": il software applicativo progettato e sviluppato da parte o per conto dei soggetti erogatori, per essere utilizzato dagli utenti su dispositivi mobili, quali smartphone e tablet; e' escluso il software che controlla tali dispositivi (sistemi operativi mobili) o lo stesso hardware informatico;
  • a-ter)"sito Web": insieme strutturato di pagine Web utilizzato per veicolare informazioni o erogare servizi, comunemente definito anche sito internet;
  • a-quater)contenuti di extranet o intranet: siti web disponibili soltanto per un gruppo chiuso di persone e non per il pubblico;
  • a-quinquies)"soggetti erogatori": i soggetti di cui all'articolo 3, ((commi 1 e 1-bis));
  • a-sexies)"dati misurati": i risultati quantificati dell'attivita' di monitoraggio effettuata per verificare la conformita' dei siti web e delle applicazioni mobili dei soggetti erogatori alle prescrizioni in materia di accessibilita' di cui alla presente legge. I dati misurati comprendono informazioni quantitative sul campione di siti web e applicazioni mobili sottoposti a verifiche, tra i quali il numero di siti web e le applicazioni con il numero potenziale di visitatori o utenti, nonche' informazioni quantitative sul livello di accessibilita';
  • b)"tecnologie assistive": gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.

Testo vigente dal 17 luglio 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 26 settembre 2018 al 17 luglio 2020. 2 parole tolte, 5 parole aggiunte in 2 capoversi.

a) "accessibilita'": la capacita' dei sistemi informatici ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili,tolto: , nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e …

a-quinquies) "soggetti erogatori": i soggetti di cui all'articolo 3, tolto: comma 1 aggiunto: commi 1 e 1-bis;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2004-01-09;4~art2 · fonte del testo

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