I siti web e le applicazioni mobili dei soggetti erogatori, sono accessibili se sono percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi. Sono accessibili i servizi realizzati tramite sistemi informatici, inclusi i siti web e le applicazioni mobili, che presentano i seguenti requisiti:

  • a)accessibilita' al contenuto del servizio da parte dell'utente;
  • b)fruibilita' delle informazioni offerte, caratterizzata da:
  • 1)facilita' e semplicita' d'uso, assicurando, fra l'altro, che le azioni da compiere per ottenere servizi e informazioni siano sempre uniformi tra loro;
  • 2)efficienza nell'uso, assicurando, fra l'altro, la separazione tra contenuto, presentazione e modalita' di funzionamento delle interfacce, nonche' la possibilita' di rendere disponibile l'informazione attraverso differenti canali sensoriali;
  • 3)efficacia nell'uso e rispondenza alle esigenze dell'utente, assicurando, fra l'altro, che le azioni da compiere per ottenere in modo corretto servizi e informazioni siano indipendenti dal dispositivo utilizzato per l'accesso;
  • 4)soddisfazione nell'uso, assicurando, fra l'altro, l'accesso al servizio e all'informazione senza ingiustificati disagi o vincoli per l'utente. Con le linee guida adottate ai sensi dell'articolo 11, sono individuate le regole tecniche necessarie per garantire il rispetto dei principi e dei requisiti di accessibilita' di cui ai commi 1 e 2.

Testo vigente dal 26 settembre 2018

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urn:nir:stato:legge:2004-01-09;4~art3bis · fonte del testo

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