Capo I – Procedura passiva di consegna
- Art. 5 — Garanzia giurisdizionale
- Art. 6 — Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura passiva di consegna
- Art. 7 — Casi di doppia punibilita
- Art. 8 — Consegna obbligatoria
- Art. 9 — Ricezione del mandato d'arresto. Misure cautelari
- Art. 10 — Inizio del procedimento
- Art. 11 — Arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria
- Art. 12 — Adempimenti conseguenti all'arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria
- Art. 13 — Convalida
- Art. 14 — Consenso alla consegna
- Art. 15 — Provvedimenti provvisori in attesa della decisione
- Art. 16 — Informazioni e accertamenti integrativi
- Art. 17 — Decisione sulla richiesta di esecuzione
- Art. 18 — Motivi di rifiuto obbligatorio della consegna
- Art. 18-bis — Motivi di rifiuto facoltativo della consegna
- Art. 18-ter — Decisioni pronunciate in assenza
- Art. 19 — Garanzie richieste allo Stato membro di emissione in casi particolari
- Art. 20 — Concorso di richieste di consegna
- Art. 21 — Termini per la decisione
- Art. 22 — Ricorso per cassazione
- Art. 22-bis — Comunicazioni allo Stato membro emittente. Termini per la decisione e provvedimenti in ordine alle misure cautelari
- Art. 23 — Consegna della persona. Sospensione della consegna
- Art. 24 — Rinvio della consegna o consegna temporanea
- Art. 25 — Divieto di consegna o di estradizione successiva
- Art. 26 — Principio di specialità
- Art. 27 — Transito
- Art. 27-bis — Modalità di trasmissione degli atti tra uffici giudiziari