Il mandato d'arresto europeo deve contenere le seguenti informazioni:

  • a)identita' e cittadinanza del ricercato;
  • b)nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell'autorita' giudiziaria emittente;
  • c)indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un provvedimento cautelare o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo di applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge;
  • d)natura e qualificazione giuridica del reato;
  • e)descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato;
  • f)pena inflitta, se vi e' una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione;
  • g)per quanto possibile, le altre conseguenze del reato. (( Quando e' stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della liberta' personale applicate all'esito di un processo in cui l'interessato non e' comparso personalmente, il mandato di arresto europeo deve altresi' contenere l'indicazione di almeno una delle seguenti condizioni:
  • a)l'interessato e' stato tempestivamente citato a mani proprie o con altre modalita' comunque idonee a garantire inequivocabilmente che lo stesso era a conoscenza della data e del luogo del processo che ha portato alla decisione pronunciata in sua assenza e del fatto che tale decisione avrebbe potuto esser presa anche in sua assenza;
  • b)l'interessato, informato del processo a suo carico, e' stato rappresentato nel processo conclusosi con la menzionata decisione da un difensore, nominato dallo stesso interessato o d'ufficio;
  • c)l'interessato, ricevuta la notifica della decisione di cui si chiede l'esecuzione e informato del diritto di ottenere un nuovo processo o della facolta' di dare inizio al giudizio di appello, al quale abbia il diritto di partecipare e che consenta il riesame del merito della decisione, nonche', anche a mezzo dell'allegazione di nuove prove, la possibilita' di una sua riforma, ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione o non ha chiesto la rinnovazione del processo o proposto appello nei termini stabiliti;
  • d)l'interessato non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma la ricevera' personalmente e senza indugio dopo la consegna nello Stato membro di emissione e sara' espressamente informato sia del diritto di ottenere un nuovo processo o di proporre impugnazione per un giudizio di appello, al quale abbia diritto di partecipare e che consenta il riesame nel merito, nonche', anche a mezzo dell'allegazione di nuove prove, la possibilita' di una riforma di detta decisione, sia dei termini entro i quali egli potra' richiedere un nuovo processo o proporre impugnazione per un giudizio di appello. )) Se il mandato d'arresto europeo non contiene le informazioni di cui alle lettere a), c), d), e) ed f) del comma 1, ((o l'indicazione della esistenza di almeno una delle condizioni di cui al comma 1-bis,)) l'autorita' giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 16. Analogamente provvede quando ritiene necessario acquisire ulteriori elementi al fine di verificare se ricorra uno dei casi previsti dagli articoli 18 ((, 18-bis, 18-ter)) e 19. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 10)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 10)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 10)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 10)). Il mandato d'arresto europeo dovra' pervenire tradotto in lingua italiana.

Testo vigente dal 20 febbraio 2021

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Che cosa è cambiato dal 20 febbraio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 2005 al 20 febbraio 2021. 271 parole tolte, 367 parole aggiunte in 8 capoversi.

g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato. aggiunto: Quando e' stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della liberta' personale applicate all'esito di un processo in cui l'interessato non e' comparso personalmente, il mandato di arresto europeo deve altresi' contenere l'indicazione di almeno una delle seguenti condizioni:

aggiunto: a) l'interessato e' stato tempestivamente citato a mani proprie o con altre modalita' comunque idonee a garantire inequivocabilmente che lo stesso era a conoscenza della data e del luogo del processo che ha portato alla decisione pronunciata in sua assenza e del fatto che tale decisione avrebbe potuto esser presa anche in sua assenza;

aggiunto: b) l'interessato, informato del processo a suo carico, e' stato rappresentato nel processo conclusosi con la menzionata decisione da un difensore, nominato dallo stesso interessato o d'ufficio;

aggiunto: c) l'interessato, ricevuta la notifica della decisione di cui si chiede l'esecuzione e informato del diritto di ottenere un nuovo processo o della facolta' di dare inizio al giudizio di appello, al quale abbia il diritto di partecipare e che consenta il riesame del merito della decisione, nonche', anche a mezzo dell'allegazione di nuove prove, la possibilita' di una sua riforma, ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione o non ha chiesto la rinnovazione del processo o proposto appello nei termini stabiliti;

aggiunto: d) l'interessato non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma la ricevera' personalmente e senza indugio dopo la consegna nello Stato membro di emissione e sara' espressamente informato sia del diritto di ottenere un nuovo processo o di proporre impugnazione per un giudizio di appello, al quale abbia diritto di partecipare e che consenta il riesame nel merito, nonche', anche a mezzo dell'allegazione di nuove prove, la possibilita' di una riforma di detta decisione, sia dei termini entro i quali egli potra' richiedere un nuovo processo o proporre impugnazione per un giudizio di appello. Se il mandato d'arresto europeo non contiene le informazioni di cui alle lettere a), c), d), e) ed f) del comma 1, aggiunto: o l'indicazione della esistenza di almeno una delle condizioni di cui al comma 1-bis, l'autorita' giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 16. Analogamente provvede quando ritiene necessario acquisire ulteriori elementi al fine di verificare se ricorra uno dei casi previsti dagli articoli 18aggiunto: , 18-bis, 18-ter e 19. tolto: La consegna e' consentita, se ne ricorrono i presupposti, soltanto sulla base di una richiesta alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della liberta' personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta stessa. Al mandato d'arresto devono essere allegati:

tolto: a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale e' domandata la consegna, con l'indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;

tolto: b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l'indicazione del tipo e della durata della pena;

tolto: c) i dati segnaletici ed ogni altra possibile informazione atta a determinare l'identita' e la nazionalita' della persona della quale e' domandata la consegna. Se lo Stato membro di emissione non provvede, il presidente della corte di appello o il magistrato da questi delegato richiede al Ministro della giustizia l'acquisizione del provvedimento dell'autorita' giudiziaria in base al quale il mandato d'arresto europeo e' stato emesso, nonche' la documentazione di cui al comma 4, informandolo della data della udienza camerale fissata. Il Ministro della giustizia informa l'autorita' giudiziaria dello Stato membro di emissione che la ricezione del provvedimento e della documentazione costituisce condizione necessaria per l'esame della richiesta di esecuzione da parte della corte di appello. Immediatamente dopo averli ricevuti, il Ministro della giustizia trasmette al presidente della corte di appello il provvedimento e la documentazione unitamente ad una loro traduzione in lingua italiana. Se l'autorita' giudiziaria dello Stato membro di emissione non da' corso alla richiesta del Ministro della giustizia, di cui al comma 5, la corte di appello respinge la richiesta aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 10. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 10. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 10. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 10. Il mandato d'arresto europeo dovra' pervenire tradotto in lingua italiana.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

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urn:nir:stato:legge:2005-04-22;69~art6 · fonte del testo

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