Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti, comunque relativi all'attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonche' dagli emolumenti ipotecari di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. 16 E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il D.L. 20 novembre 1987, n. 474, convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 1988, n. 12 ha disposto (con l'art. 8 comma 1) che "la disposizione dell'articolo 73, primo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, deve intendersi riferita anche: a) a tutti gli atti di cessione, permuta o assegnazione in proprieta', effettuati in applicazione degli strumenti urbanistici previsti nell'articolo 28, secondo comma, della citata legge n. 219 del 1981 e a tutti gli atti di acquisto previsti dall'articolo 9, ottavo comma, della stessa legge, dall'articolo 6 della legge 18 aprile 1984, n. 80, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, e dall'articolo 3, comma 2; b) agli atti di scioglimento delle comunioni, agli atti di trasferimento di suoli, compresi nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e a tutti gli altri atti comunque relativi all'attuazione della citata legge n. 219 del 1981, anche se nella stessa non espressamente previsti.

Testo vigente dal 22 novembre 1987 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 novembre 1987

Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1981 al 22 novembre 1987.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 20 novembre 1987, n. 474, convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 1988, n. 12 ha disposto (con l'art. 8 comma 1) che "la disposizione dell'articolo 73, primo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, deve intendersi riferita anche: a) a tutti gli atti di cessione, permuta o assegnazione in proprieta', effettuati in applicazione degli strumenti urbanistici previsti nell'articolo 28, secondo comma, della citata legge n. 219 del 1981 e a tutti gli atti di acquisto previsti dall'articolo 9, ottavo comma, della stessa legge, dall'articolo 6 della legge 18 aprile 1984, n. 80, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, e dall'articolo 3, comma 2; b) agli atti di scioglimento delle comunioni, agli atti di trasferimento di suoli, compresi nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e a tutti gli altri atti comunque relativi all'attuazione della citata legge n. 219 del 1981, anche se nella stessa non espressamente previsti.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1981-05-14;219~art73 · fonte del testo

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