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Amministrativo
Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate
Legge 24 marzo 1989, n. 122
Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonche' modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393
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- 12 novembre 2014
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- Art. 1E' costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per i…
- Art. 2Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree…
- Art. 3Le regioni, entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge…
- Art. 4L'ammissione ai contributi e' disposta annualmente dal Presidente del Consiglio dei…
- Art. 5Per l'attuazione del piano il comune interessato provvede alla progettazione ed alla…
- Art. 6I comuni di Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Napoli…
- Art. 7Esaurita la procedura di cui all'articolo 6, il Presidente del Consiglio dei ministri o…
- Art. 8Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 7 e' autorizzato il limite di…
- Art. 9I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei…
- Art. 10Gli enti concessionari di autostrade o le societa' da essi appositamente costituite…
- Art. 11Le opere e gli interventi previsti dalla presente legge costituiscono opere di…
- Art. 12senza rubricaabrogato
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- Art. 26All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 150 miliardi…
- Art. 27Per l'esercizio delle competenze di cui alla presente legge il Ministro per i problemi…
- Art. 28Il Presidente del Consiglio dei ministri, o per sua delega, il Ministro per i problemi…
- Art. 29Le norme contenute nel Titolo I, II, III e V della presente legge entrano in vigore il…
