Art. 25
Articolo abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Articolo abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1989
Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1989 al 1 gennaio 1993. 135 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'articolo 143 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "ART. 143. - (Provvedimenti dell'autorita' giudiziaria) - 1. Per le violazioni costituenti reati ai sensi delle norme del presente testo unico il rapporto viene presentato al pretore con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni. 2. Quando la contravvenzione non sia stata notificata nel termine prescritto dall'articolo 141 il pretore pronuncia sentenza di non doversi procedere. 3. Il pretore quando in seguito all'esame degli atti e alle investigazioni che reputa necessarie, ritenga di infliggere soltanto la pena dell'ammenda, pronuncia condanna mediante decreto penale senza procedere al dibattimento, salvi i casi previsti dalla legge. E' ammessa ove possibile l'oblazione ai sensi dell'articolo 162- bis del codice penale".aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1989-03-24;122~art25 · fonte del testo
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