Corte costituzionale

Ordinanza n. 362/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/2002 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 della

legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di

prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi

27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, e 31 maggio 1965,

n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno

della mafia), promosso con ordinanza emessa il 17 settembre 2001 dal

giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta nel

procedimento penale a carico di G. P., iscritta al n. 915 del

registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 2002 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che con ordinanza del 17 settembre 2001 il giudice

dell'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta, chiamato a

tenere l'udienza preliminare in un procedimento penale concernente il

reato di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte

di persona sottoposta a misura di prevenzione, a norma degli artt. 30

e 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia

di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni

alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, e

31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare

sul fenomeno della mafia), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale delle suddette disposizioni, in riferimento agli

artt. 3, 13, primo comma, 25 e 27, primo e terzo comma, della

Costituzione;

che, secondo quanto si riferisce nell'ordinanza di

rimessione, nel giudizio principale la contestazione del reato si

fonda sulla circostanza che l'imputato, già sottoposto con

provvedimenti definitivi alla misura di prevenzione della

sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, non ha comunicato, nei

modi e nei termini previsti dall'art. 30 della legge n. 646 del 1982,

le variazioni nella composizione del proprio patrimonio di importo

non inferiore a venti milioni di lire, segnatamente talune operazioni

immobiliari effettuate negli anni 1995, 1998 e 1999;

che, ciò premesso in fatto, il giudice a quo osserva che

l'obiettivo delle norme in argomento, che è quello di prevenire il

reimpiego di denaro di provenienza illegale a opera di soggetti

indiziati di mafia, tramite un "costante monitoraggio" delle relative

variazioni nell'entità del patrimonio, può agevolmente essere

raggiunto attraverso semplici verifiche presso uffici pubblici, come

in effetti è avvenuto nella specie, essendo le operazioni in

contestazione state accertate attraverso un controllo presso la

conservatoria dei registri immobiliari ed avendo inoltre l'imputato

preventivamente chiesto specifica autorizzazione al Tribunale per

potersi recare a effettuare i rogiti notarili relativi alle

operazioni immobiliari;

che alla luce di tali rilievi le norme denunciate, che

finirebbero per sanzionare una semplice omissione, anche

indipendentemente dal raggiungimento per altra via dello scopo in

vista del quale esse sono state poste, appaiono al rimettente in

contrasto con gli artt. 13, primo comma, e 27, terzo comma, della

Costituzione, i quali esigono che la risposta dell'ordinamento sia

proporzionata alla gravità del fatto, pena la compromissione della

finalità rieducativa, e altresì che la sanzione penale sia

apprestata solo quando nessuna altra forma di reazione sia possibile,

tanto più in un sistema basato sull'alternativa tra la scelta penale

e quella dell'illecito amministrativo, dovendosi riservare la prima

ai comportamenti "maggiormente disfunzionali rispetto alle esigenze

di conservazione di un determinato assetto sociale", essendo lo

stesso principio di personalità della pena (art. 27, primo comma,

della Costituzione) a richiedere che la minaccia della sanzione

penale sia collegata a comportamenti contrassegnati da un particolare

ed "evidente" disvalore, secondo un criterio analogo a quello che, ad

esempio, ispira le circolari della Presidenza del Consiglio dei

ministri, concernenti la distinzione tra l'ambito penale e quello

amministrativo (circolare 19 dicembre 1983) e l'individuazione dei

parametri differenziali tra delitti e contravvenzioni (circolare

5 febbraio 1986);

che, sotto un altro profilo, l'incriminazione in argomento

appare al rimettente in contrasto con gli artt. 25 e 27 della

Costituzione, in quanto, venendo punita una condotta di "mera

disubbidienza", finirebbe per risultarne compromessa la distinzione

tra misura di sicurezza e pena, nel senso che la sanzione per

l'omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali comporterebbe,

di fatto, la trasformazione del delitto in questione in una misura

"esclusivamente preventiva, volta a colpire la semplice pericolosità

sociale (presunta) dell'agente";

che, per questo aspetto, le norme configurerebbero una

incriminazione di "mero sospetto", che punisce un comportamento, in

sé non lesivo né pericoloso, che fa solo presumere un altro e

diverso reato, cioè il reimpiego di denaro di origine illegale

attraverso operazioni oggetto dell'obbligo di segnalazione, con una

presunzione oltretutto non superabile in alcun modo da una prova

contraria, come la legittima provenienza del denaro utilizzato per

l'acquisto;

che, infine, il giudice a quo ritiene che le disposizioni

violino anche il principio di ragionevolezza della legge (art. 3

della Costituzione), che sarebbe nella specie venuta meno per non

avere il legislatore adeguatamente individuato il reale disvalore del

fatto e per avere conseguentemente apprestato una risposta

sanzionatoria arbitraria, come tale sindacabile dalla Corte; una

irragionevolezza, secondo il rimettente, ulteriormente sottolineata

(a) dal raffronto con la sanzione prevista dall'art. 12-quinquies

comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti

al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla

criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge

7 agosto 1992, n. 356, il quale, nei confronti di chi agisca in modo

da attribuire ad altri in maniera fittizia la titolarità di beni e

valori al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di

prevenzione patrimoniali o di agevolare la commissione di delitti di

ricettazione o riciclaggio, stabilisce solo una sanzione detentiva

corrispondente a quella dell'impugnato art. 31, nonché (b) dal

raffronto con l'art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure

di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la

sicurezza), che, per il caso di trasgressione degli obblighi inerenti

la sorveglianza "semplice" stabilisce (primo comma) solo una

contravvenzione, mentre per la violazione della sorveglianza

"speciale" prevede (secondo comma) un delitto punito con pena la

reclusione da uno a cinque anni - inferiore a quella stabilita dalle

disposizioni oggetto della sollevata questione di costituzionalità;

che la rilevanza della questione, conclude il rimettente, è

data dal fatto che egli è chiamato a fare applicazione della

disciplina censurata in sede di decisione sulla richiesta di rinvio a

giudizio;

che nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha richiamato per relationem allegandolo,

l'atto di intervento depositato in altro analogo giudizio di

costituzionalità (giudizio di cui al r.o. n. 468 del 2001), atto nel

quale l'Avvocatura ha dedotto, in particolare, l'attinenza delle

disposizioni censurate all'ambito della discrezionalità legislativa

quanto alle scelte di politica criminale, concludendo per

l'infondatezza della questione.

Considerato che il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale

di Caltanissetta dubita della costituzionalità degli artt. 30 e 31

della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di

misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle

leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, e 31 maggio

1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul

fenomeno della mafia), i quali rispettivamente prevedono, il primo,

che le persone sottoposte con provvedimento definitivo a una misura

di prevenzione a norma della legge antimafia n. 575 del 1965 sono

tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto,

al nucleo di polizia tributaria tutte le variazioni nella

composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non

inferiore a venti milioni di lire, e, il secondo, che in caso di

omissione della comunicazione si applica la pena della reclusione da

due a sei anni e la multa da lire venti milioni a lire quaranta

milioni, oltre alla confisca dei beni a qualunque titolo acquistati

nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati;

che, secondo il rimettente, le suddette norme

contrasterebbero con gli artt. 3, 13, primo comma, 25 e 27, primo e

terzo comma, della Costituzione, perché, sanzionando una condotta

puramente omissiva, anche quando l'obbiettivo in funzione del quale

il legislatore ha posto l'obbligo - obbiettivo consistente nel

controllo dei movimenti patrimoniali dei soggetti indiziati di mafia

- è agevolmente raggiungibile per altra via, in particolare

attraverso accertamenti presso uffici pubblici relativamente ad atti

soggetti a forme legali di pubblicità, le disposizioni violerebbero

il principio di ragionevolezza della legge e il criterio di

necessaria proporzione tra il disvalore del fatto e la sanzione,

vanificando la finalità rieducativa della pena e la personalità

della responsabilità penale, attraverso una previsione di mero

sospetto di carattere preventivo, laddove sarebbe maggiormente idonea

una differente reazione dell'ordinamento, non necessariamente

incentrata sullo strumento penale;

che, chiamata a pronunciarsi su questioni aventi a oggetto le

medesime disposizioni e sollevate deducendo, in riferimento agli

artt. 3 e 27 della Costituzione, la duplice censura, di "inutilità"

pratica della normativa per mancato raggiungimento dell'obbiettivo

legislativo, e di sproporzione e di eccessività della pena prevista

per il reato in argomento, questa Corte - con le ordinanze n. 143 del

2002 e n. 442 del 2001, entrambe successive all'ordinanza di

rimessione ora in esame - ne ha dichiarato la manifesta infondatezza,

rilevando che dette censure - formulate anche attraverso il raffronto

con altre contigue o analoghe previsioni, come nella presente

questione - costituiscono critiche sull'opportunità e sulla pratica

efficacia della disposizione incriminatrice, incentrate su un

criterio soggettivo di ragionevolezza e inidonee come tali a tradursi

in profili apprezzabili sul piano della verifica di costituzionalità

delle norme, alla stregua dei parametri costituzionali invocati;

che nelle richiamate decisioni questa Corte ha inoltre

osservato che il rilievo dei giudici di merito circa la conoscenza da

parte dell'autorità delle operazioni oggetto dell'obbligo di

comunicazione, in particolare attraverso forme di pubblicità legale

degli atti, ha condotto altra giurisprudenza a escludere in radice la

sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, attraverso

un'interpretazione idonea a superare i dubbi di costituzionalità, e

che la medesima osservazione deve ripetersi oggi in relazione allo

stesso argomento valorizzato dal rimettente a sostegno della

questione sollevata;

che, anche alla luce delle possibilità interpretative

accennate, deve ribadirsi che la scelta del legislatore di sanzionare

penalmente la mancata comunicazione delle operazioni patrimoniali da

parte di persona soggetta a misura di prevenzione qualificata, in un

sistema di repressione del fenomeno della criminalità organizzata

fortemente caratterizzato dall'utilizzo degli strumenti di contrasto

di tipo patrimoniale, costituisce esercizio dell'ampia

discrezionalità che al legislatore medesimo è da riconoscersi

quanto alla configurazione degli illeciti penali e alla

determinazione delle relative sanzioni, nel limite della

ragionevolezza, limite che nella specie non può dirsi superato;

che il rilievo suddetto vale tanto più in relazione alla

questione in esame, con la quale il rimettente sembra chiamare la

Corte a una pronuncia tale da comportare una riqualificazione

dell'illecito, cioè un trasferimento di esso dall'ambito della

materia penale all'ambito delle violazioni amministrative, ciò che

costituirebbe propriamente una scelta riservata al legislatore, cui

spetta l'individuazione degli interessi meritevoli di tutela

attraverso l'una o l'altra tipologia di illecito;

che, alla stregua delle osservazioni che precedono - e

altresì del fatto che le deduzioni del giudice rimettente riferite a

parametri costituzionali ulteriori (artt. 13 e 25 della Costituzione)

non rivestono autonomo rilievo, essendo invocati anch'essi

all'interno della complessiva censura di eccessività e sproporzione

della sanzione penale a fronte di una condotta asseritamente

"indifferente" -, non essendovi motivo di discostarsi dalle

conclusioni raggiunte nelle decisioni richiamate, la questione di

costituzionalità sottoposta al giudizio di questa Corte deve essere

dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 della legge

13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di

prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi

27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, e 31 maggio 1965,

n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno

della mafia), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, primo

comma, 25 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dal giudice

dell'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:362 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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