Dopo l'articolo 23 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e' inserito il seguente: "Art. 23 bis. - 1. Quando si procede nei confronti di persone imputate del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale o del delitto di cui all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, il pubblico ministero ne da' senza ritardo comunicazione al procuratore della Repubblica territorialmente competente, per il promuovimento, qualora non sia gia' in corso, del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575. 2. Successivamente, il giudice penale trasmette a quello che procede per l'applicazione della misura di prevenzione gli atti rilevanti ai fini del procedimento, salvo che ritenga necessario mantenerli segreti. 3. Il giudice che procede per l'applicazione della misura di prevenzione, quando sia iniziato o penda procedimento penale per i delitti di cui al comma 1, se la cognizione del reato influisce sulla decisione del procedimento di prevenzione, lo sospende, fino alla definizione del procedimento penale, dopo aver disposto il sequestro e gli altri provvedimenti cautelari previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, se ne ricorrono i presupposti; in tal caso sono sospesi i termini previsti dal terzo comma dell'articolo 2-ter della predetta legge e dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. La sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata a seguito di giudizio ha autorita' di cosa giudicata nel procedimento di prevenzione per quel che attiene all'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale. 4. Quando sia stata pronunciata condanna definitiva per i delitti di cui al comma 1, il tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione dispone le misure patrimoniali e interdittive previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575".

Testo vigente dal 23 marzo 1990

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 131/1992

    Questione inammissibile
    25 marzo 1992

    Manifesta inammissibilità della questione, per sopravvenuto difetto di rilevanza, in quanto la disposizione impugnata (art. 9, terzo comma, legge 19 marzo 1990, n. 55) è stata abrogata con d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in l. 12.7.1991, n. 203, norma quest'ultima immediatamente applicabile nel giudizio 'a quò in considerazione della sua natura processuale.

    Art. 9 Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 313/1991

    Questione inammissibile
    5 luglio 1991

    Manifesta inammissibilità della questione, per sopravvenuto difetto di rilevanza, in quanto la disposizione impugnata (art. 9, terzo comma, legge 19 marzo 1990, n. 55) è stata abrogata dall'art. 23, ultimo comma, d.l. 13 maggio 1991, n. 152 - attualmente in fase di conversione - norma quest'ultima immediatamente applicabile nel giudizio 'a quò in considerazione della sua natura processuale.

    Art. 9 Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1990-03-19;55~art9 · fonte del testo

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