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A carico delle persone nei cui confronti sia stata emanata sentenza di condanna anche non definitiva per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale o sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, il nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza, competente in relazione al luogo di residenza del soggetto, procede alla verifica della loro posizione fiscale anche ai fini dell'accertamento di illeciti valutari e societari. Le indagini di cui al primo comma sono disposte anche nei confronti dei soggetti elencati nel secondo comma dell'articolo 2-bis e nel secondo comma dell'articolo 10-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575. Copia della sentenza di condanna o del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione e' trasmessa, a cura della cancelleria competente, al nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza indicato al primo comma. Per l'espletamento delle indagini gli ufficiali di polizia tributaria hanno i poteri previsti dal terzo comma dell'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonche' quelli attribuiti agli ufficiali e ai sottufficiali appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria dalla legge 30 aprile 1976, n. 159.

Testo in vigore dal 14 settembre 1982 al 7 aprile 1990

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