Art. 7 — Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto nella circoscrizione Estero
[1]Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 8, comma 1, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
[2]«c-bis) la sottoscrizione non è richiesta per i partiti o i gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere, nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi o che nell'ultima elezione hanno presentato candidature con proprio contrassegno e hanno ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere»;
- b)all'articolo 12:
- 1)al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le operazioni di stampa e imbustamento possono essere effettuate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 13 luglio 1966, n. 559, in Italia»;
- 2)al comma 3, dopo le parole: «plico contenente il certificato elettorale» sono inserite le seguenti: «, corredato di un tagliando recante un codice alfanumerico a lettura ottica identificativo dell'elettore»;
- 3)il comma 6 è sostituito dal seguente:
[3]«6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando del certificato elettorale, comprovante l'esercizio del diritto di voto, firmato dall'elettore.
[4]L'elettore spedisce la busta affrancata entro il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento. Il tagliando del certificato elettorale è predisposto con dimensioni e modalità di stampa tali da contrastare la contraffazione o l'erroneo inserimento del tagliando nella busta contenente la scheda elettorale»;
- 4)dopo il comma 7 è inserito il seguente:
[5]«7.1. A partire dal lunedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, l'ufficio consolare pubblica nel proprio sito internet istituzionale il numero dei plichi ricevuti nel corso delle operazioni di voto e il dato definitivo del numero dei plichi spediti ai sensi del comma 7»;
- c)all'articolo 14, comma 3, lettera c):
- 1)il numero 2) è sostituito dal seguente:
[6]«2) accerta che il tagliando inserito nella busta sia firmato dall'elettore e, avvalendosi, ove possibile, di dispositivi per la lettura ottica del codice alfanumerico di cui all'articolo 12, comma 3, che appartenga ad un elettore iscritto nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo»;
- 2)il numero 4) è sostituito dal seguente:
[7]«4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, le schede inserite in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale o un tagliando non firmato o di un elettore che ha votato più di una volta o di un elettore non appartenente alla ripartizione elettorale assegnata o, infine, contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando del certificato elettorale la busta recante la scheda annullata in modo tale che non sia possibile identificare il voto»;
- d)all'articolo 18, comma 2, le parole: «da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a cinque anni».
[8]Per l'anno 2027, gli uffici consolari effettuano l'invio di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, come modificato dal comma 1 del presente articolo, con il sistema postale più affidabile e, salva comprovata impossibilità, con posta raccomandata o con altro mezzo di analoga affidabilità.
[9]Per l'attuazione del comma 2 è autorizzata la spesa di 21 milioni di euro per l'anno 2027.
[10]Per l'attuazione del comma 1, lettera c), numero 1), è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
[11]Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2027 e a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:
- a)quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- b)quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- c)quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2027 e a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
