Art. 6 — Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e altre disposizioni in materia di articolazione territoriale della circoscrizione Estero
[1]Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 6:
- 1)al comma 1:
[2]1.1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
[3]«b) Americhe, Africa, Asia, Oceania e Antartide.»;
[4]1.2) le lettere c) e d) sono abrogate;
- 2)al comma 2, le parole: «In ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 è eletto un deputato e un senatore» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'elezione della Camera dei deputati, in ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 è eletto un deputato»;
- b)all'articolo 7:
- 1)al comma 1-quater:
[5]1.1) alla lettera a), dopo le parole: «ufficio centrale» sono inserite le seguenti: «e ufficio decentrato di Napoli»;
[6]1.2) la lettera c) è abrogata;
- 2)al comma 1-quinquies, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Con il medesimo decreto gli Stati e i territori afferenti alle ripartizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), sono suddivisi tra gli uffici indicati al comma 1-quater del presente articolo, in maniera tale da distribuire in modo omogeneo il numero di cittadini italiani residenti in ciascuna ripartizione. Gli Stati o i territori non contemplati dal decreto sono assegnati all'ufficio decentrato di Milano, se appartengono alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e all'ufficio centrale, se appartengono alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b)»;
- c)all'articolo 8:
- 1)al comma 1:
[7]1.1) alla lettera a), dopo la parola: «candidati» sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati»;
[8]1.2) alla lettera b), sono premesse le seguenti parole: «per l'elezione della Camera dei deputati,»;
[9]1.3) alla lettera c), dopo la parola: «ripartizione» sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati, nella circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica»;
- 2)al comma 3, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Per l'elezione del Senato della Repubblica, le liste sono formate da un numero di candidati non inferiore a quattro e non superiore a otto. Per l'elezione della Camera dei deputati, le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di essi»;
- d)all'articolo 11:
- 1)al comma 1, le parole: «per ciascuna ripartizione» sono soppresse;
- 2)al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nella ripartizione» sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati e nella circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica»;
- 3)al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ciascun elettore può inoltre esprimere un voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati nelle ripartizioni alle quali è assegnato un deputato, due voti di preferenza per l'elezione del Senato della Repubblica e per l'elezione della Camera dei deputati nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati»;
- e)all'articolo 15, comma 1:
- 1)all'alinea, dopo le parole: «all'articolo 6» sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati e per l'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica»;
- 2)alla lettera a), dopo le parole: «della ripartizione» sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati e nell'ambito dell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica»;
- 3)alla lettera b), dopo le parole: «nella ripartizione» sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati e nell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica»;
- 4)alla lettera c):
[10]4.1) dopo le parole: «nella ripartizione» sono inserite le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati e nell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica»;
[11]4.2) dopo le parole: «quoziente elettorale della ripartizione» sono inserite le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati e dell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica»;
- f)all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: «della medesima ripartizione» sono inserite le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati e nell'ambito dell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica».
[12]Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 8, comma 4, dopo la parola: «residenti» sono inserite le seguenti: «nella circoscrizione Estero, per l'elezione del Senato della Repubblica, e, per l'elezione della Camera dei deputati,»;
- b)all'articolo 10:
- 1)al comma 1, dopo le parole: «per le singole ripartizioni» sono inserite le seguenti: «relativamente all'elezione della Camera dei deputati e per l'intera circoscrizione Estero relativamente all'elezione del Senato della Repubblica»;
- 2)al comma 2, dopo le parole: «per ciascuna ripartizione» sono inserite le seguenti: «relativamente all'elezione della Camera dei deputati e per l'intera circoscrizione Estero relativamente all'elezione del Senato della Repubblica»;
- c)all'articolo 12:
- 1)al comma 1, dopo le parole: «almeno pari» sono inserite le seguenti: «a quattro per l'elezione del Senato della Repubblica e, per l'elezione della Camera dei deputati, almeno pari»;
- 2)al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nella relativa ripartizione» sono inserite le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati»;
- d)all'articolo 15, comma 9, le parole: «per la ripartizione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge».
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
