Art. 4-sexies — Modifica alla legge 2 luglio 2004, n. 165
All'articolo 4, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "c-ter) esenzione dalla sottoscrizione degli elettori per le liste che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nella Camera".
Testo vigente dal 29 marzo 2024
