Art. 9 — Clausola di invarianza finanziaria
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 3 e 4, le amministrazioni competenti provvedono alle attività previste dalla presente legge mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
