Art. 7 — Spesa per il funzionamento dell'Ispettorato tecnico dell'industria
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 223.
Abrogato dal 19 gennaio 2018
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 223.
Abrogato dal 19 gennaio 2018
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1986
Confronto con la versione in vigore dal 2 luglio 1986 al 19 gennaio 2018. 59 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: A decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, la spesa valutata in lire 92.500.000 iscritta nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265, viene iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 223
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1986-06-21;317~art7 · fonte del testo
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