L'individuazione e le modifiche degli organismi nazionali di normazione italiani sono comunicate alla Commissione europea dal Ministero dello sviluppo economico, previo decreto interministeriale adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'interno. La vigilanza sugli organismi di cui al primo periodo e' esercitata dal Ministero dello sviluppo economico, che puo' a tal fine acquisire il parere del Consiglio nazionale delle ricerche e, limitatamente al settore dell'ingegneria civile e strutturale, anche il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Consiglio superiore dei lavori pubblici e, limitatamente al settore della sicurezza in caso di incendio, anche il parere del Ministero dell'interno. 2. L'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI), il Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonche', relativamente alle attivita' da svolgere in rapporto con l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione - ETSI e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), congiuntamente l'UNI ed il CEI sulla base di appositi accordi di collaborazione con l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCOM), elencati nell'allegato II della direttiva 98/34/CE abrogata dall'articolo 10 della direttiva (UE) 2015/1535, continuano ad operare quali organismi nazionali di normazione italiani come individuati alla data di entrata in vigore del presente articolo

Testo vigente dal 19 gennaio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 19 gennaio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 8 febbraio 2001 al 19 gennaio 2018. 109 parole tolte, 188 parole aggiunte.

tolto: Ogni modifica degli organismi italiani di normalizzazione di cui all'elenco allegato alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE, ecomunicata alla Commissione delle Comunita' europee dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,aggiunto: L'individuazione e le modifiche degli organismi nazionali di normazione italiani sono comunicate alla Commissione europea dal Ministero dello sviluppo economico, previo decreto interministeriale adottato aggiunto: dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri aggiunto: e della cooperazione internazionale, del lavoro e tolto: della previdenza sociale, dei lavori pubblici e aggiunto: delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca tolto: scientifica e tecnologica. Le modifiche entrano in vigore alla data di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.aggiunto: , delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'interno. La vigilanza sugli tolto: enti che assolvono le funzioni di organismo di normalizzazione ai fini della presente legge aggiunto: organismi di cui al primo periodo e' esercitata dal aggiunto: Ministero dello sviluppo economico, che puo' a tal fine acquisire il parere del Consiglio nazionale delle ricerchetolto: , che riferisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e, aggiunto: e, limitatamente al settore dell'ingegneria civile e strutturale, tolto: d'intesa fra il Consiglio nazionale delle ricerche e il aggiunto: anche il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Consiglio superiore dei lavori pubblicitolto: , i quali riferiscono ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici. aggiunto: e, limitatamente al settore della sicurezza in caso di incendio, anche il parere del Ministero dell'interno. 2. L'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI), il Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonche', relativamente alle attivita' da svolgere in rapporto con l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione - ETSI e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), congiuntamente l'UNI ed il CEI sulla base di appositi accordi di collaborazione con l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCOM), elencati nell'allegato II della direttiva 98/34/CE abrogata dall'articolo 10 della direttiva (UE) 2015/1535, continuano ad operare quali organismi nazionali di normazione italiani come individuati alla data di entrata in vigore del presente articolo

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1986-06-21;317~art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari