Art. 20 — Sospensione di termini

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A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonche' di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni. Sono altresi' sospesi, per la medesima durata di cui al comma 1, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo. Sono sospesi per la medesima durata di cui al comma 1 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate. Qualora si accerti, a seguito di sentenza penale irrevocabile, o comunque con sentenza esecutiva, l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, gli effetti dell'inadempimento delle obbligazioni di cui ai commi 1 e 2 e della scadenza dei termini di cui al comma 3 sono regolati dalle norme ordinarie. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano altresi' a coloro i quali abbiano richiesto la concessione del mutuo senza interesse di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nonche' a coloro che abbiano richiesto l'elargizione prevista dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. La sospensione dei termini di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 ha effetto a seguito del parere favorevole del prefetto competente per territorio, sentito il presidente del tribunale. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

4

La Corte costituzionale con sentenza 14-23 dicembre 2005, n. 457, (in G.U. 1a s.s. 28/12/2005, n. 52)ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 7, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), limitatamente alla parola "favorevole".

Testo in vigore dal 29 dicembre 2005 al 29 febbraio 2012

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 20, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 31451/2025

    2 dicembre 2025

    Il provvedimento del Procuratore della Repubblica emesso ai sensi dell'art. 20, comma 7-ter, della l. n. 44 del 1999, avente ad oggetto la sospensione dei termini per gli adempimenti amministrativi in favore delle vittime di usura, non integra una nuova e generalizzata causa di forza maggiore, idonea ad escludere la debenza delle sanzioni una volta venuto a scadenza il periodo di sospensione.

    Art. 20

    Rassegna di dicembre 2025, p. 165 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di dicembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 457/2005

    Ha colpito questo articolo
    23 dicembre 2005

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 20, comma 7, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, limitatamente alla parola «favorevole». La disposizione, a tenore della quale la sospensione dei processi esecutivi per la durata di trecento giorni, prevista al comma 4 in favore dei soggetti, vittime di richieste estorsive, che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione di cui agli artt. 3, 5, 6 e 8 della stessa legge, «ha effetto a seguito del parere favorevole del prefetto competente per territorio, sentito il presidente del tribunale», opera, infatti, l’integrale attribuzione (non al giudice dell'esecuzione, bensì) al prefetto, e cioè ad un organo del potere esecutivo, della valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la sospensione del processo esecutivo in favore dei detti soggetti, valutazione rispetto alla quale l'autorità giudiziaria è chiamata a svolgere, attraverso la previsione del parere non vincolante del presidente del tribunale, solo una funzione consultiva. Ciò comporta la violazione dei principi costituzionali posti a presidio dell'indipendenza ed autonomia della funzione giurisdizionale, venendo ad essere investito il prefetto del potere di decidere sulle istanze di sospensione dei processi esecutivi promossi nei confronti delle vittime dell'usura, potere che, proprio perché incidente sul processo e, quindi, giurisdizionale, non può che spettare in via esclusiva all'autorità giudiziaria. Mediante l'ablazione della parola «favorevole», tuttavia, la norma può essere ricondotta a legittimità costituzionale, restituendo alla funzione del prefetto un carattere propriamente consultivo, non vincolante, coerente con la natura giurisdizionale del provvedimento richiesto, il potere decisorio in ordine al quale torna ad essere attribuito al giudice, che ne è il naturale ed esclusivo titolare.

    Art. 20 Disposizioni

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 192/2014

    Questione infondata
    4 luglio 2014

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 7, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d ), numero 1), della legge n. 3 del 2012 - impugnato, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, Cost., in quanto prevede la proroga dei termini di scadenza degli adempimenti amministrativi, per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari e per gli adempimenti fiscali, nonché la sospensione dei termini processuali in favore dei soggetti persone offese dei delitti di usura e di estorsione che abbiano utilmente formulato la richiesta al procuratore della Repubblica competente. Il pubblico ministero provvede alle sospensioni ed alle proroghe anzidette a seguito di una mera verifica di riferibilità dell'esposizione debitoria ai delitti per i quali sono in corso le indagini. Il relativo provvedimento non concerne, dunque, l'esercizio dell'azione penale né l'attiva di indagine ad essa finalizzata. Inoltre, il pubblico ministero è l'unico soggetto in grado di svolgere tale compito, tenuto conto dell'attinenza di esso ai procedimenti relativi ai delitti in questione. Peraltro, la sospensione dei termini (tra i quali è ricompreso anche il termine di grazia nel procedimento di convalida di sfratto per morosità) è limitata nel tempo e non incide sugli effetti che si determineranno comunque alla scadenza. Infine, l'intervento da parte del pubblico ministero produce effetti meramente temporanei e non ha carattere decisorio, non traducendosi così in alcuna forma di compressione della funzione giurisdizionale esercitata in sede civile. - Sulla natura dell'attività esercitata dal pubblico ministero in sede di emissione del provvedimento si sospensione dei termini processuali, v. ordinanza n. 296/2013.

    Art. 20 Disposizioni · Art. 2 Disposizioni in materia di usura e di estorsione · Art. 101 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 29 dicembre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 3 marzo 1999 al 29 dicembre 2005.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale con sentenza 14-23 dicembre 2005, n. 457, (in G.U. 1a s.s. 28/12/2005, n. 52)ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 7, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), limitatamente alla parola "favorevole".

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urn:nir:stato:legge:1999-02-23;44~art20 · fonte del testo

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