Art. 19 — Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura

Presso il Ministero dell'interno e' istituito il Comitato di solidarieta' per le vittime dell'estorsione e dell'usura. Il Comitato e' presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell'attivita' di contrasto al fenomeno delle estorsioni e dell'usura e di solidarieta' nei confronti delle vittime. Il Comitato e' composto:

  • a)da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  • b)da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
  • b-bis)da un rappresentante del Ministero della giustizia;
  • c)da tre membri designati dal CNEL ogni due anni, assicurando la rotazione tra le diverse categorie, su indicazione delle associazioni nazionali di categoria in esso rappresentate;
  • d)da tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2. I membri sono nominati ogni due anni con decreto del Ministro dell'interno su designazione degli organismi nazionali associativi maggiormente rappresentativi. Il Ministro dell'interno, su proposta del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, determina con proprio decreto i criteri per l'individuazione della maggiore rappresentativita' ((I membri di cui alla presente lettera devono astenersi da prendere parte all'attivita' del Comitato, incluse eventuali votazioni, quando sono chiamati ad esprimersi su richiedenti l'accesso al fondo di cui all'articolo 18 i quali siano, ovvero siano stati nei dieci anni precedenti, membri delle loro associazioni ovvero abbiano ricevuto supporto in sede di giudizio dalle medesime associazioni. Ogni decisione assunta in violazione di quanto previsto dal precedente periodo e' da considerarsi nulla));
  • e)da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto. (( 1-bis. In un'apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno sono pubblicati i decreti di nomina dei componenti di cui al comma 1, lettera d))) Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro anni e l'incarico non e' rinnovabile per piu' di una volta. Al Comitato di cui al comma 1 sono devoluti i compiti attribuiti al Comitato istituito dall'articolo 5 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 21, la gestione del Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive, istituito dall'articolo 18 della presente legge, e del Fondo di solidarieta' per le vittime dell'usura, istituito dall'articolo 14, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e' attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione. Gli organi preposti alla gestione dei Fondi di cui al comma 4 e i relativi uffici sono tenuti al segreto circa i soggetti interessati e le procedure di elargizione. Gli organi preposti alla gestione dei Fondi sono altresi' tenuti ad assicurare, mediante intese con gli ordini professionali e le associazioni nazionali di categoria rappresentate nel CNEL, nonche' con le associazioni o con le organizzazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, anche presso i relativi uffici, la tutela della riservatezza dei soggetti interessati e delle procedure di elargizione. La concessione del mutuo di cui al comma 6 dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e' disposta con decreto del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura su deliberazione del Comitato di cui al comma 1 del presente articolo. Si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 14 della suddetta legge n. 108 del 1996.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 16 agosto 1999, n. 455

2

Il D.P.R. 16 agosto 1999, n. 455 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Ai fini di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d) della legge, per associazioni s'intendono le associazioni ed organizzazioni iscritte nell'apposito elenco di cui all'articolo 13, comma 2, della legge."

Testo vigente dal 4 dicembre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 4 dicembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 2016 al 4 dicembre 2018. 107 parole aggiunte in 3 capoversi.

aggiunto: b-bis) da un rappresentante del Ministero della giustizia;

… anti-racket ed antiusura, determina con proprio decreto i criteri per l'individuazione della maggiore rappresentativita' aggiunto: I membri di cui alla presente lettera devono astenersi da prendere parte all'attivita' del Comitato, incluse eventuali votazioni, quando sono chiamati ad esprimersi su richiedenti l'accesso al fondo di cui all'articolo 18 i quali siano, ovvero siano stati nei dieci anni precedenti, membri delle loro associazioni ovvero abbiano ricevuto supporto in sede di giudizio dalle medesime associazioni. Ogni decisione assunta in violazione di quanto previsto dal precedente periodo e' da considerarsi nulla;

e) da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto. aggiunto: 1-bis. In un'apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno sono pubblicati i decreti di nomina dei componenti di cui al comma 1, lettera d) Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro anni …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1999-02-23;44~art19 · fonte del testo

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