((Il valore dei beni, diritti ed interessi ai fini della presente legge sara' determinato, sentito il parere della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, dalle commissioni previste dal successivo articolo 10. Le valutazioni effettuate in via definitiva possono essere revisionate a domanda solo in presenza di documentazione probatoria. Le valutazioni saranno fatte, per le perdite avvenute anteriormente al 1 gennaio 1950, esclusi i titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, sulla base dei prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate, riferiti all'anno 1938 e moltiplicati per 100 volte. Per le perdite avvenute posteriormente al 1 gennaio 1950, le valutazioni saranno fatte sulla base dei prezzi di comune commercio, correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate e nel momento in cui furono adottati dalle autorita' straniere i primi provvedimenti limitativi o impeditivi della proprieta' o comunque nel momento in cui si e' di fatto verificato lo spossessamento, moltiplicati per un coefficiente di rivalutazione 1,90. Per gli aventi diritto di cui al precedente articolo 3, la conversione in lire italiane dell'ammontare delle valutazioni sara' effettuata secondo un tasso di cambio, stabilito con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari a quello corrente alla data in cui si e' verificato l'evento che ha causato il danno da indennizzare. Per le perdite subite in Tunisia nel periodo 1944-47, le valutazioni saranno fatte sulla base dei prezzi di comune commercio in quello Stato al 1938 e al cambio del franco francese di quella data moltiplicato per il coefficiente 200. Gli interessati che presentino la domanda per beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge possono, nella domanda stessa, chiedere una revisione della stima dei beni gia' effettuata con carattere di dichiarata provvisorieta' sulla base delle precedenti disposizioni di legge che regolano la materia)).

Testo vigente dal 4 maggio 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 122/1986

    Altra decisione
    30 aprile 1986

    Va ordinata la restituzione degli atti al giudice a quo riguardo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma secondo, seconda parte, della legge 26 gennaio 1980, n. 16 (Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero), secondo il quale i titolari dei beni già posti sotto la sovranità italiana, i quali, in conseguenza di risarcimenti ottenuti con appositi accordi da Stati esteri, abbiano, in sede di ripartizione dei valori, beneficiato di un indennizzo calcolato in base a coefficienti di rivalutazione fino a 25 volte il valore al 1938, godranno, per detti beni, di un ulteriore coefficiente di rivalutazione di solo 15 volte il valore al 1938. La questione è stata infatti sollevata sotto il profilo che detta norma prevederebbe un trattamento ingiustificatamente deteriore - circa l'effettiva entità dell'indennizzo - rispetto a quanto stabilito per i titolari di beni che si trovino in territori di Stati con i quali non siano intervenuti appositi accordi con lo Stato italiano o che, a prescindere dallo Stato in cui il bene si trovava, all'entrata in vigore della legge n. 16 del 1980, non abbiano presentato domanda di indennizzo. Ma, successivamente alla proposizione della questione stessa, è sopraggiunta la legge 5 aprile 1985, n. 135, il cui art. 4 sostituisce, prevedendo nuovi e più elevati parametri di rivalutazione, l'art. 5 della l. n. 16 del 1980, nel quale è contenuta la norma censurata, cosicché si impone una nuova valutazione, da parte del giudice rimettente, in ordine alla perdurante sussistenza dei presupposti che lo hanno indotto a sollevare la questione.

    Art. 3 cost. · Art. 5 Disposizioni · Art. 5 Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'estero · Art. 4 Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'estero

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 4 maggio 1985

Confronto con la versione in vigore dal 11 febbraio 1980 al 4 maggio 1985. 67 parole tolte, 92 parole aggiunte.

Il valore dei beni, diritti ed interessi ai fini della presente legge sara' determinato, sentito il parere tolto: degli uffici aggiunto: della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, dalle commissioni previste dal successivo articolo 10. Le valutazioni aggiunto: effettuate in via definitiva possono essere revisionate a domanda solo in presenza di documentazione probatoria. Le valutazioni saranno fatte, per le perdite avvenute anteriormente al 1 gennaio 1950, aggiunto: esclusi i titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, sulla base dei prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate, riferiti tolto: al aggiunto: all'anno 1938 e moltiplicati per tolto: 40 volte. I titolari di beni che, in conseguenza di risarcimenti ottenuti con appositi accordi da Stati esteri, abbiano, in sede di ripartizione dei valori, beneficiato di un indennizzo calcolato in base a coefficienti di rivalutazione fino a 25 volte il valore al 1938, godranno per detti beni di un ulteriore coefficiente di rivalutazione pari a 15 volte il valore al 1938. aggiunto: 100 volte. Per le perdite avvenute posteriormente al 1 gennaio 1950, le valutazioni saranno fatte sulla base dei prezzi di comune commercioaggiunto: , correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate e nel momento in cui furono adottati dalle autorita' straniere i primi provvedimenti limitativi tolto: od aggiunto: o impeditivi della proprieta' o comunque nel momento in cui si tolto: e aggiunto: e' di fatto verificato lo spossessamentoaggiunto: , moltiplicati per un coefficiente di rivalutazione 1,90. Per gli aventi diritto di cui al precedente articolo 3, la conversione in lire italiane dell'ammontare delle valutazioni sara' effettuata secondo un tasso di cambioaggiunto: , stabilito con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari a quello corrente alla data in cui si e' verificato l'evento che ha causato il danno da indennizzareaggiunto: . Per le perdite subite in Tunisia nel periodo 1944-47, le valutazioni saranno fatte sulla base dei prezzi di comune commercio in quello Stato al 1938 e al cambio del franco francese di quella data moltiplicato per il coefficiente 200. Gli interessati che presentino la domanda per beneficiare delle provvidenze di cui alla …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1980-01-26;16~art5 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari