E' autorizzata la corresponsione di un indennizzo, nei modi stabiliti dalla presente legge, a favore delle persone fisiche e giuridiche italiane i cui beni, diritti ed interessi all'estero siano perduti o soggetti a perdita per effetto degli articoli 74 e 79 del Trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, o di altri Accordi internazionali connessi con detti articoli del Trattato. La determinazione dell'indennizzo per ciascun interessato viene effettuata dal Ministro per il tesoro sentite le Commissioni amministrative di cui all'art. 3, le quali emetteranno il loro parere sulla base delle valutazioni singole stabilite negli Accordi conclusi con gli Stati interessati. Nei casi di valutazioni forfetarie, in sede internazionale, il parere delle Commissioni predette circa l'indennizzo da corrispondere a ciascun interessato sara' emesso sulla base degli elementi di cui dispone l'Amministrazione e di quelli forniti dagli interessati in relazione ai valori correnti alla data di entrata in vigore del Trattato di pace per ciascun Paese, restando escluso il lucro cessante. L'ammontare totale degli indennizzi non potra' superare la somma dei valori singolarmente attribuiti ai beni, diritti ed interessi o l'importo forfetariamente determinato in sede internazionale per la loro effettiva utilizzazione ai fini del Trattato di pace.

Testo vigente dal 16 novembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1050~art1 · fonte del testo

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