Nel caso in cui non sia possibile procedere alla liquidazione definitiva dell'indennizzo, e purche' gli accertamenti compiuti lo consentano, potranno essere corrisposte con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il parere delle Commissioni di cui all'art. 3, anticipazioni agli interessati in misura non superiore al 50 per cento del valore dei beni, diritti ed interessi determinato silla base dei criteri di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge. Al pagamento delle anticipazioni si provvede con le stesse norme previste al precedente art. 5, fermo restando il limite massimo globale di pagamento in contanti previsto dallo stesso articolo in sede di liquidazione definitiva dell'indennizzo.

Testo vigente dal 16 novembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1050~art6 · fonte del testo

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