Per coloro che ottengano ai sensi della presente legge l'indennizzo integrale delle perdite subite, la liquidazione definitiva dell'indennizzo e subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una dichiarazione notarile che autorizzi il Ministero del tesoro a surrogarsi, qualora non l'avesse gia fatto, al richiedente in ogni sua pretesa sui beni, diritti ed interessi perduti dal momento in cui lo stesso avra' conseguito dallo Stato italiano la liquidazione definitiva dell'indennizzo medesimo.

Testo vigente dal 11 febbraio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-01-26;16~art6 · fonte del testo

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