Corte costituzionale

Ordinanza n. 122/1986

Altra decisione · depositata il 30/04/1986 · relatore Antonio La Pergola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo

comma, seconda parte, legge 26 gennaio 1980, n. 16 ("Disposizioni

concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni

a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed

interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e

all'estero"), promosso con l'ordinanza emessa il 14 febbraio 1984 dalla

Corte di Appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Ministero

del Tesoro e Schonburg-Waldengurg Wolf, iscritta al n. 950 del registro

ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 341 dell'anno 1984.

Visto l'atto di costituzione degli eredi di Schonburg-Waldengurg

Wolf nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice

relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che la Corte di Appello di Roma con l'ordinanza in

epigrafe ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, seconda parte,

della legge 26 gennaio 1980, n. 16 ("Disposizioni concernenti la

corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed

imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in

territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero"), in

quanto, con il prevedere che i titolari dei beni già posti sotto la

sovranità italiana (ed ora posti sotto la sovranità di altri Stati, e

nella specie dello Stato jugoslavo) i quali, "in conseguenza di

risarcimenti ottenuti con appositi accordi da Stati esteri, abbiano, in

sede di ripartizione dei valori, beneficiato di un indennizzo calcolato

in base a coefficienti di rivalutazione fino a 25 volte il valore al

1938, godranno per detti beni di un ulteriore coefficiente di

rivalutazione pari a 15 volte il valore al 1938", derogherebbe al

criterio di rivalutazione fissato nella prima parte dello stesso

secondo comma dell'art. 5 legge n. 16/80; in base a tale ultimo

criterio le valutazioni per l'indennizzo relativo alle perdite dei beni

avvenute a partire dal gennaio 1950 vanno compiute secondo i prezzi di

mercato dei luoghi ove i beni siano situati, riferiti però al 1938 e

moltiplicati per 40 volte;

ritenuto che secondo la Corte d'Appello rimettente si sarebbe

venuto a determinare un trattamento discriminatorio nei confronti di

chi sia stato privato dei beni ora posti sotto la sovranità di Stati

con i quali sia intervenuto un accordo internazionale, rispetto a

coloro i cui beni si trovino nei territori degli altri Stati, i quali

non siano al riguardo addivenuti ad alcun accordo con lo Stato

italiano;

che, ancora secondo il giudice a quo, sussiste altresì differenza

di trattamento in favore di chi, non avendo presentato domanda di

indennizzo alla data dell'entrata in vigore della legge n. 16/80, ha,

comunque, diritto, a prescindere dallo Stato in cui il bene si trova,

all'applicazione del criterio rivalutativo fissato nella prima parte

del secondo comma dell'art. 5.

Considerato, tuttavia, che nelle more del presente giudizio di

costituzionalità è sopraggiunta la legge 5 aprile 1985, n. 135, il

cui art. 4 sostituisce, prevedendo nuovi e più elevati parametri di

rivalutazione, l'art. 5 della legge n. 16/80, nel quale è contenuta

la norma censurata;

che, pertanto, alla luce di tale ius superveniens si impone una

nuova valutazione, da parte del giudice rimettente, in ordine alla

perdurante sussistenza dei presupposti che lo hanno indotto a sollevare

la presente questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti del presente giudizio alla Corte

d'Appello di Roma.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

ROLANDO GALLI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:122 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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