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[1]I centri trasfusionali sono strutture ospedaliere. Essi possono essere costituiti ad integrazione dei servizi di immunoematologia e trasfusione, di cui all'articolo 5, laddove il bacino di utenza di quest'ultimo superi i 400.000 abitanti. Ove costituiti essi operano in bacini di utenza con una popolazione di almeno 150.000 abitanti. I centri trasfusionali svolgono le funzioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere da a)

[2]a j). I presidi ospedalieri, che non dispongono dei servizi di cui all'articolo 5 o dei centri di cui al comma 1 del presente articolo, sono forniti di frigoemoteca collegata con il servizio di immunoematologia e trasfusione o con il centro trasfusionale territorialmente competente.

Testo in vigore dal 11 maggio 1990 al 11 novembre 2005

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 49/1991

    Illegittimità dichiarata
    6 febbraio 1991

    Il fatto che gli artt.4, 5, 6, 7 e 8 della legge 4 maggio 1990, n. 107, nel far riferimento ad attività di uffici e di strutture pubbliche all'interno dei territori delle Provincie autonome, non richiamino i principi posti dall'art. 100 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige sul bilinguismo, non comporta violazione del precetto statutario. È infatti costante giurisprudenza della Corte che le norme statutarie e quelle di attuazione si applichino di per sé, a prescindere dall'esistenza di espliciti richiami. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 4 maggio 1990, n. 107, sollevata dalla Provincia di Bolzano in riferimento all'art. 100 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.) - S. nn. 224/1990, 343/1990 e 3/1991.

    Art. 11 Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati · Art. 24 Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati · Art. 1 Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1990-05-04;107~art6 · fonte del testo

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