Corte costituzionale

Sentenza n. 49/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/02/1991 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, settimo,

ottavo e nono comma, 2, terzo comma, 4, 5, 6, 7, 8, 11, primo, quarto

e quinto comma, 12, quarto comma, 19, primo comma, 24, secondo

periodo, legge 4 maggio 1990, n. 107 (Disciplina per le attività

trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la

produzione di plasma-derivati), promossi con ricorsi della Regione

Lombardia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,

notificati l'11 giugno 1990, depositati in cancelleria il 16 e il 18

successivi ed iscritti ai nn. 46, 47 e 48 del registro ricorsi 1990;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 1990 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Uditi gli Avvocati Valerio Onida per la Regione Lombardia e la

Provincia autonoma di Trento, Sergio Panunzio e Roland Riz per la

Provincia autonoma di Bolzano, e l'Avvocato dello Stato Franco Favara

per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato la Regione

Lombardia ha sollevato questioni di legittimità costituzionale

dell'intera legge 4 maggio 1990, n. 107 (Disciplina per le attività

trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la

produzione di plasma-derivati), e, in particolare, degli artt. 1,

ottavo e nono comma, 2, terzo comma, 11, primo, quarto e quinto

comma, e 24, secondo periodo, della stessa legge, per violazione

degli artt. 117 e 118 della Costituzione, in relazione al d.P.R. 14

gennaio 1972, n. 4, agli artt. 27-34 del d.P.R. 27 luglio 1977, n.

616, agli artt. 4, 5 e 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,

nonché all'art. 17, primo comma, lettera b), terzo e quarto comma,

della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Secondo la ricorrente, la legge n. 107 del 1990 violerebbe,

innanzitutto, gli artt. 117 e 118 della Costituzione, come attuati

dall'art. 4, primo comma, n. 6), e dall'art. 6, primo comma, lettera

c), della legge n. 833 del 1978. In base agli articoli da ultimo

menzionati, sono ricomprese nella materia dell'assistenza sanitaria,

di spettanza regionale, la "raccolta, frazionamento, conservazione e

distribuzione del sangue umano", in relazione alle quali è prevista

una successiva legge dello Stato vòlta a dettare norme dirette ad

assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi per tutto il

territorio nazionale, mentre sono riservate allo Stato la produzione,

la registrazione, la ricerca, la sperimentazione, il commercio e

l'informazione concernenti gli emoderivati. Nell'adempiere l'obbligo

di stabilire condizioni uniformi a garanzia della salute dei

cittadini, la legge n. 107 del 1990 pone una disciplina che, per un

verso, riguarderebbe oggetti che nulla hanno a che vedere con quelli

riservati allo Stato e, per altro verso, conterrebbe norme di

dettaglio, illegittimamente invasive di uno spazio che la regione

ricorrente ha già occupato con proprie leggi.

Più in particolare, contrasterebbe con i parametri

costituzionali invocati l'art. 1, ottavo e nono comma, della legge

impugnata, il quale prevede che la partecipazione di associazioni e

di federazioni di donatori volontari di sangue alle attività

trasfusionali organizzate presso le U.S.L. debba esser regolata da

apposite convenzioni regionali, adottate in conformità a uno

schema-tipo definito con decreto del Ministro della sanità, le quali

dovranno essere emanate entro il termine fissato dal predetto

schema-tipo. Il nono comma dello stesso articolo aggiunge che,

trascorsi inutilmente sei mesi dal termine indicato, è previsto

l'intervento sostitutivo del Consiglio dei ministri, su proposta del

Ministro della sanità. Ad avviso della ricorrente, poiché la

suddetta partecipazione, oltreché la scelta di attivarla e

l'individuazione delle associazioni e delle federazioni ritenute

idonee, sono affare esclusivo delle autorità regionali e locali e

non concernono in alcun modo esigenze di uniformità, non si

giustificherebbe affatto la previsione di schemi-tipo ministeriali

vincolanti per le regioni. Oltretutto, tale potere non sarebbe

riconducibile alla funzione governativa di indirizzo e coordinamento

(e se lo fosse, sarebbe illegittima perché affidata a un atto

inidoneo e perché priva di adeguata copertura legislativa) e

l'intervento sostitutivo previsto contravverrebbe a tutti i requisiti

di validità affermati da questa Corte (presupposto di un adempimento

obbligatorio, mancata previsione del termine nella legge,

inosservanza delle regole sulla leale cooperazione).

Secondo la Regione Lombardia, incostituzionale sarebbe anche

l'art. 2, terzo comma, il quale, nello stabilire che rientrano tra le

associazioni e le federazioni concorrenti ai fini istituzionali del

Servizio sanitario nazionale quelle il cui statuto corrisponde alle

finalità della legge n. 107 del 1990, precisa che tale

corrispondenza va valutata alla stregua delle "indicazioni fissate

dal Ministro della sanità con proprio decreto". Anche in tal caso la

ricorrente, in considerazione delle diverse realtà locali, nega che

sussistano ragioni di carattere unitario a giustificazione del potere

del Ministro, un potere che, peraltro, si assume essere totalmente

discrezionale, considerata l'assenza nella legge di qualsiasi

criterio in ordine alla fissazione dei requisiti.

Palesemente illegittimo sarebbe, ad avviso della ricorrente,

l'art. 11, primo comma, della legge impugnata, in base al quale il

Ministro della sanità "emana le norme di indirizzo e coordinamento

alle quali devono conformarsi le Regioni e le Province autonome di

Trento e di Bolzano per l'attuazione della presente legge". Oltre ad

essere un ulteriore esempio dell'atteggiamento statale di usare la

funzione di indirizzo e coordinamento come passe partout, l'atto ivi

previsto, secondo la ricorrente, non rientrerebbe nella predetta

funzione, ma configurerebbe un'atipica e anomala potestà

regolamentare per l'attuazione della intera legge: esso, infatti,

anziché delineare obiettivi da conseguire in vista di un preciso

interesse unitario legislativamente individuato e attuativo dei

limiti costituzionali alle potestà regionali, si riferisce a "norme"

vincolanti per le regioni, riferite a tutto l'ambito di materia della

legge e vo'lte a dare attuazione alla legge stessa. Siffatta anomala

potestà regolamentare contrasterebbe con vari commi dell'art. 17

della legge n. 400 del 1988, laddove si prevede che: a) i regolamenti

di attuazione e d'integrazione delle leggi sono preclusi in materie

riservate alla competenza regionale (primo comma, lettera b, seconda

parte); b) i regolamenti ministeriali possono riguardare soltanto

materie di competenza del ministro o delle autorità sottordinate

allo stesso, quando il relativo potere sia espressamente conferito

dalla legge (terzo comma, prima parte); c) i regolamenti devono avere

la loro propria denominazione ed essere adottati con la procedura per

essi prevista, comportante il parere del Consiglio di Stato e il

visto della Corte dei conti (quarto comma).

Ad avviso della Regione Lombardia, l'illegittima anomalia ora

indicata troverebbe una conferma nell'art. 24, secondo periodo, della

stessa legge, il quale dispone che "sino alla data di emanazione

delle norme di indirizzo e coordinamento, di cui all'art. 11, comma

primo, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con

la presente legge, le disposizioni recate dal decreto del Presidente

della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256". Poiché quest'ultimo

decreto è un regolamento di esecuzione anteriore al trasferimento

alle regioni delle funzioni in materia di sanità, la norma

impugnata, per un verso, ripeterebbe gli stessi vizi indicati in

relazione al predetto art. 11, quarto comma, e, per altro verso,

pretenderebbe illegittimamente di ribadire l'applicabilità su tutto

il territorio nazionale di un regolamento che in regioni dotatesi di

proprie leggi in materia (come la Lombardia) era stato sostituito da

queste ultime.

Infine, la ricorrente dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 11, quarto e quinto comma, che prevede la predisposizione

da parte del Ministro della sanità, ove siano state segnalate

carenze nella raccolta di sangue, di un progetto mirato

all'incremento della donazione di sangue periodica e occasionale nei

comuni delle regioni in cui sussistano le predette carenze,

coinvolgendo anche i comuni interessati e utilizzando mezzi per la

sensibilizzazione dell'opinione pubblica e la promozione

dell'associazionmo dei donatori. Tali disposizioni, ad avviso della

ricorrente, lederebbero le competenze regionali, in quanto affidano

al Ministro della sanità, anziché alle regioni (magari con supporti

finanziari statali), progetti da attuare nell'ambito di ciascuna

regione in relazione a interessi regionali o infraregionali

attraverso attività tipicamente connesse al contesto locale, come

l'informazione, la sensibilizzazione, la propaganda e la promozione.

2. - Con un ricorso regolarmente notificato e depositato la

Provincia autonoma di Trento ha sollevato questioni di

costituzionalità sulle stesse disposizioni della legge n. 107 del

1990 impugnate con il ricorso riassunto nel punto precedente,

assumendone il contrasto con gli artt. 9, n. 10, e 16 dello Statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e

con le relative norme di attuazione, nonché con gli articoli, già

indicati nell'illustrazione del primo ricorso, contenuti nelle leggi

n. 833 del 1978 e n. 400 del 1988. I motivi addotti dalla Provincia

di Trento sono i medesimi prospettati dalla Regione Lombardia,

riassunti nel punto precedente.

3. - Con un ricorso regolarmente notificato e depositato la

Provincia autonoma di Bolzano ha contestato la legittimità

costituzionale di numerose disposizioni della legge n. 107 del 1990,

ritenendole contrastanti con l'art. 9, n. 10, e con gli artt. 16 e

100 dello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, nonché con le

relative norme di attuazione e l'art. 80 della legge 23 dicembre

1978, n. 833.

La ricorrente dubita, innanzitutto, della legittimità

costituzionale degli artt. 11, primo comma, e 24, secondo periodo,

che, prevedendo un atto di indirizzo e coordinamento ministeriale per

l'attuazione dell'intera legge, estenderebbero alla Provincia di

Bolzano l'applicabilità di una funzione non prevista dallo Statuto

speciale ed esclusa, in materia sanitaria, dalla puntuale previsione

dell'art. 80 della legge n. 833 del 1978. In via subordinata, la

Provincia di Bolzano adduce gli stessi profili d'incostituzionalità

proposti dai precedenti ricorsi, compreso quello relativo al fatto

che si è in presenza di un regolamento ministeriale extra-ordinem,

il quale sarebbe costituzionalmente illegittimo in quanto incidente

su materie riservate a una fonte superiore, cioè la legge regionale

o provinciale.

Riguardo alle restanti censure, dopo aver premesso che i propri

rilievi hanno carattere cautelare, considerato che le disposizioni

impugnate si riferiscono letteralmente soltanto alle regioni, e non

anche alle Province autonome, la ricorrente impugna, in primo luogo,

l'art. 1, settimo, ottavo e nono comma, adducendo motivi simili a

quelli proposti nei precedenti ricorsi ed estendendoli anche al

settimo comma dello stesso articolo, il quale istituisce il registro

del sangue e riserva al Ministro della sanità l'indicazione dei

contenuti del medesimo registro. La Provincia impugna, inoltre,

l'art. 2, terzo comma, ritenendolo lesivo delle proprie competenze in

materia di sanità sul presupposto che tale disposizione possa essere

interpretata nel senso di implicare che le associazioni e le

federazioni di volontari, per corrispondere alle finalità della

legge e delle indicazioni ministeriali, dovrebbero operare a livello

nazionale, con esclusione, quindi, di quelle operanti nel solo

territorio della Provincia. La stessa ricorrente censura, infine,

l'art. 11, quarto comma, con argomenti analoghi a quelli usati nei

precedenti ricorsi.

Nel loro complesso sono, altresì, impugnati gli artt. 4, 5, 6, 7

e 8, i quali fanno riferimento ad attività di uffici e strutture

pubbliche senza richiamare le norme statutarie sull'uso delle lingue

tedesca e italiana. Tali disposizioni violerebbero l'art. 100 dello

Statuto ove il mancato richiamo avesse un significato preclusivo di

quell'uso.

Più in particolare, poi, la Provincia contesta la legittimità

costituzionale degli artt. 5, primo comma, e 6, primo comma, i quali,

nel dettare norme per l'organizzazione dei servizi di

immunoematologia e trasfusione, nonché dei centri trasfusionali, e

nel determinare i bacini di utenza, porrebbero in essere scelte

costituzionalmente riservate alla Provincia, in quanto solo questa

potrebbe avere le necessarie conoscenze della realtà locale.

Incostituzionale sarebbe anche l'art. 8, secondo comma, lettera

c), e quarto comma, dal momento che sottoporrebbe il centro

provinciale di coordinamento e compensazione al potere di direzione e

coordinamento dell'Istituto superiore di Sanità, violando così

l'autonomia della ricorrente.

La Provincia di Bolzano impugna, inoltre, l'art. 12, quarto

comma, sia perché richiama il potere di indirizzo e coordinamento

previsto dal già ricordato art. 11, primo comma, sia perché

conferisce al Ministro della sanità il potere di adottare atti di

indirizzo in materia di propaganda della donazione di sangue e di

attività promozionali delle associazioni dei donatori e delle

relative federazioni, potere che non avrebbe a fondamento quegli

interessi unitari e infrazionabili che soli lo legittimerebbero.

Infine, la Provincia di Bolzano contesta la costituzionalità

dell'art. 19, primo comma, il quale prevede l'obbligo, per le regioni

e le province autonome, di trasferire alle U.S.L. i centri

trasfusionali già gestiti, per convenzione, dalle associazioni del

volontariato o dalle strutture private. Tale obbligo, secondo la

ricorrente, sarebbe illegittimo, in quanto troppo stringente e

puntuale.

4. - Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito in

tutti i giudizi instaurati con i ricorsi precedentemente riassunti,

chiedendo il rigetto delle richieste avanzate.

In generale, l'Avvocatura dello Stato osserva come la legge n. 107

del 1990 abbia dato attuazione all'art. 4 della legge n. 833 del 1978

al fine di assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi per

tutto il territorio nazionale. Si tratterebbe, più precisamente, di

una legge quadro di settore che ripartisce le competenze nella

materia regolata tra Stato e regioni entro un quadro armonico di

programmazione dei servizi e delle attività, con previsione di un

programma specifico per le attività trasfusionali, nell'ambito del

piano sanitario, formato su parere-proposta di una Commissione

nazionale, comprensiva di rappresentanti delle regioni e delle

province autonome. Ed è in questo quadro che, secondo l'Avvocatura,

va inquadrata la funzione di indirizzo e coordinamento (art. 11,

primo comma) e il potere sostitutivo (art. 1, nono comma), di modo

che non sarebbe possibile considerarli come espropriativi delle

competenze regionali o provinciali.

Secondo la resistente, il fine di stabilire condizioni uniformi

per tutto il territorio nazionale relativamente alla raccolta del

sangue giustifica anche la trasformazione da eventuale a necessario

del rapporto del volontariato specifico nel Servizio sanitario

nazionale (art. 1, ottavo comma) e la conseguente validazione

nazionale degli statuti delle associazioni e federazioni dei donatori

volontari di sangue sulla base delle indicazioni ministeriali (art.

2, terzo comma), nonché il potere sostitutivo statale nella stipula

delle convenzioni per le regioni inadempienti (art. 1, nono comma).

Inoltre, la diversa realtà regionale nella raccolta del sangue

avrebbe imposto l'esistenza di un prezzo unitario del sangue anche

all'emoscambio (art. 8, primo e quarto comma, in relazione all'art.

11, terzo comma, lettera e), con relativa azione promozionale per

raggiungere l'autosufficienza del sangue su tutto il territorio

nazionale (art. 11, quarto e quinto comma).

Infine, per quanto riguarda l'art. 24, primo comma, l'Avvocatura

dello Stato osserva che il vecchio regolamento di esecuzione della

legge n. 592 del 1967 (ora abrogata) ha un carattere tecnico e non

può essere posto in parallelo con l'atto di indirizzo e

coordinamento previsto all'art. 11, primo comma, ed esser così

considerato contrastante con l'autonomia legislativa delle

ricorrenti, dal momento che la statuita ultravigenza di quel

regolamento avrebbe il solo scopo di evitare soluzioni di continuità

nel servizio trasfusionale vigente, che era regolato in buona misura

dalla citata legge n. 592 del 1967 e solo in parte da leggi

applicative regionali.

5. - In prossimità dell'udienza la Provincia autonoma di Bolzano

ha presentato una memoria per ribadire le proprie posizioni e per

replicare agli argomenti addotti dall'Avvocatura dello Stato.

Sotto quest'ultimo profilo, la ricorrente, oltre alla genericità

dei rilievi esposti dalla resistente, sottolinea come molte attività

- quali la programmazione dei servizi trasfusionali, la tenuta del

registro del sangue, la stipula delle convenzioni con le associazioni

e le federazioni di donatori, la determinazione dei bacini,

l'individuazione dei centri di coordinamento e di compensazione, la

promozione della donazione - siano sottratte alle competenze

regionali o provinciali oppure svuotate da penetranti interventi

statali. Né, sempre ad avviso della ricorrente, avrebbe valore

sostenere che alla programmazione nazionale concorre il parere -

proposta di una Commissione cui partecipano anche rappresentanti

regionali (e provinciali), poiché questi ultimi sono solo quattro su

un totale di ventun membri. E neppure potrebbe valere, rispetto alla

Provincia di Bolzano, la tesi secondo la quale la disposizione

dell'art. 24, concernente l'ultrattività del regolamento di

esecuzione emanato con d.P.R. 24 agosto 1971, n. 1256, sarebbe

giustificata dall'esigenza di evitare soluzioni di continuità,

considerato che la ricorrente ha già esercitato la propria

competenza in materia con la legge provinciale 24 novembre 1973, n.

86, e con il relativo regolamento di esecuzione, nonché con il

recente Piano sanitario provinciale 1988-1991, approvato con la legge

provinciale n. 33 del 1988.

6. - Nel corso della discussione orale nella pubblica udienza,

l'Avvocatura dello Stato, premesso in via generale come sia difficile

separare la disciplina sulle attività trasfusionali del sangue (di

competenza regionale) da quella sugli emoderivati (riservata allo

Stato) e premesso che la legge impugnata rivela una particolare cura

nel salvaguardare le competenze regionali (e provinciali), precisa in

particolare che, nei poteri di indirizzo e coordinamento e di

intervento sostitutivo, al Ministro della sanità sono riconosciuti

poteri meramente sollecitatori di deliberazioni governative. Essa

aggiunge, poi, con riguardo alla funzione di indirizzo e

coordinamento, che, pur se qualche dubbio potrebbe sorgere sul

procedimento previsto, pochi dubbi si dovrebbero avere sull'oggetto,

il quale, quando incide su materie di spettanza regionale,

consisterebbe in direttive e posizioni di principio, mentre, quando

concerne materie riservate allo Stato, dovrebbe esser dato da norme

di natura regolamentare. Considerato in diritto

1. - La Regione Lombardia e le Province autonome di Trento e di

Bolzano hanno sollevato, con tre distinti ricorsi, numerose questioni

di legittimità costituzionale concernenti la legge 4 maggio 1990, n.

107 (Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue

umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasma-derivati).

Più in particolare, la Regione Lombardia e la Provincia autonoma

di Trento contestano la legittimità costituzionale dell'intera legge

nonché degli artt. 1, ottavo e nono comma, 2, terzo comma, 11,

primo, quarto e quinto comma, e 24, secondo periodo, ritenendoli in

contrasto, rispettivamente, con gli artt. 117 e 118 della

Costituzione (in relazione al d.P.R. 27 luglio 1977, n. 616, alla

legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché all'art. 17 della legge 23

agosto 1988, n. 400), e con gli artt. 9, n. 10, e 16 dello Statuto

speciale per il Trentino Alto-Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670),

in connessione con le relative norme di attuazione e le citate leggi

nn. 833 del 1978 e 400 del 1988. La Provincia autonoma di Bolzano,

invece, sospetta che siano contrari all'art. 9, n. 10, all'art. 16, e

all'art. 100 dello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, in

connessione con le relative norme di attuazione e con l'art. 80 della

citata legge n. 833 del 1978, sia gli articoli già impugnati dalle

altre ricorrenti, sia gli artt. 1, settimo comma, 4, 5, 6, 7, 8, 12,

quarto comma, e 19, primo comma.

Poiché i ricorsi sollevano questioni di costituzionalità

identiche o connesse, i relativi giudizi vanno discussi

congiuntamente e decisi con un'unica sentenza.

2. - La Regione Lombardia e la Provincia autonoma di Trento

contestano la legittimità costituzionale dell'intera legge n. 107

del 1990, adducendo che questa, nella sua complessiva impostazione,

sarebbe lesiva delle competenze regionali (e provinciali) in materia

di sanità, sia perché disciplinerebbe oggetti non riservati allo

Stato, sia perché conterrebbe norme di dettaglio o rinvierebbe a

regolamenti o a decreti ministeriali l'adozione di norme egualmente

analitiche in relazione a settori materiali affidati alle regioni (e

alle province autonome).

La questione, così come è posta, non è ammissibile.

È affermazione ormai costante nella giurisprudenza di questa

Corte (v. sentt. nn. 195 del 1986, 517 del 1987, 998 e 1111 del 1988,

242 e 459 del 1989, 85 del 1990) che anche nei ricorsi in via

principale ogni questione di legittimità costituzionale deve essere

definita nei suoi precisi termini e dev'essere adeguatamente motivata

al fine di render possibile l'inequivoca determinazione dell'oggetto

del giudizio e di consentire la verifica dell'eventuale

pretestuosità o astrattezza dei dubbi di costituzionalità

sollevati, nonché della sussistenza dell'interesse a ricorrere, in

relazione alle singole disposizioni impugnate. Poiché le

contestazioni concernenti l'intera legge non toccano in modo

specifico singole disposizioni, neanche quelle di carattere più

generale e tali da irradiare i propri eventuali vizi sul complessivo

testo legislativo, le relative censure devono esser considerate

inammissibili a causa della loro genericità. Tanto più ciò vale in

presenza di una legge, come quella esaminata, che solo per quanto

riguarda la raccolta, il frazionamento, la conservazione e la

distribuzione del sangue umano è una legge-cornice, diretta ad

assicurare, in un settore assegnato alla competenza concorrente delle

regioni e delle province autonome, le condizioni e le garanzie di

salute uniformi per tutto il territorio nazionale (art. 4, primo

comma, n. 6, della legge n. 833 del 1978), mentre per tutto quel che

concerne la produzione, la registrazione, la ricerca, la

sperimentazione, il commercio e l'informazione riguardanti gli

emoderivati è una legge direttamente regolante un settore riservato

alle competenze dello Stato (art. 6, lettera c, della legge n. 833

del 1978, nonché art. 3, n. 5, del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474,

contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige).

3. - Prima di esaminare partitamente le specifiche questioni di

legittimità costituzionale sollevate dalle ricorrenti, occorre

considerare che la Provincia autonoma di Bolzano precisa nel suo

ricorso che tutte le censure da essa sollevate contro la legge n. 107

del 1990, ad eccezione di quella riguardante l'art. 11, primo comma,

devono intendersi condizionate all'applicabilità alla Provincia di

Bolzano delle disposizioni cui si riferiscono le predette censure,

considerato che, mentre l'art. 11, primo comma, menziona

espressamente le province autonome accanto alle regioni, tutte le

altre disposizioni, invece, fanno esplicito riferimento soltanto alle

regioni.

Il dubbio che le disposizioni le quali menzionano solamente le

regioni non siano applicabili alle province autonome non può essere

condiviso, poiché, come questa Corte ha più volte affermato (v., ad

esempio, sentt. nn. 210 e 433 del 1987, 1000 del 1988, 372 del 1989),

quando una disposizione di legge usa la semplice locuzione di

"regioni", non si può da ciò stesso inferire che il legislatore non

abbia inteso alludere anche alle province autonome o alle regioni a

statuto speciale, dovendosi piuttosto analizzare quell'espressione

senza ulteriori qualificazioni nell'ambito dell'intero contesto

legislativo e nel significato che ad essa si può dare sulla base

delle comuni regole di interpretazione della "volontà" del

legislatore. Nel caso delle disposizioni di legge contestate non si

può dubitare che la locuzione "regioni" abbia il suo significato

più ampio, comprensivo anche delle province ad autonomia

differenziata, oltreché delle regioni a statuto speciale.

A tale conclusione conducono vari argomenti. Innanzitutto, va

ricordato che l'art. 11, primo comma, nel prevedere le norme di

attuazione dell'intera legge e nel vincolare le autonomie regionali

alla loro osservanza, fa esplicito richiamo, oltreché alle regioni,

alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sottintendendo

chiaramente con ciò che anche queste ultime sono vincolate

all'intera legge cui quelle norme debbono dare attuazione. In secondo

luogo, l'art. 12 della legge impugnata, allorché prevede una

Commissione nazionale per il servizio trasfusionale, avente una

generale funzione consultiva nei confronti di tutte le funzioni

attribuite dalla legge al Ministro della sanità, ne stabilisce una

composizione cui partecipano anche "quattro rappresentanti delle

regioni e delle province autonome": e ciò non avrebbe alcun senso se

non si presupponesse che l'insieme delle funzioni ministeriali e,

quindi, l'intera legge non si applicassero anche alle province

autonome. Infine, a conforto di tali elementi testuali, occorre

sottolineare che dai lavori preparatori risulta chiara la volontà

del legislatore di predisporre una legge-cornice per un settore

particolare della sanità, cioè le attività trasfusionali del

sangue umano, che, come tale, è diretta ad esser applicata in tutti

gli enti dotati di potestà legislative concorrenti e amministrative

in materia sanitaria, vale a dire in tutte le regioni a statuto

ordinario, in quelle a statuto speciale e nelle province ad autonomia

differenziata.

4. - La sola Provincia autonoma di Bolzano contesta la

legittimità costituzionale dell'art. 1, settimo comma, per il quale

"in ciascuna regione è istituito, secondo le indicazioni fissate con

decreto del Ministro della sanità, il registro del sangue". Ad

avviso della ricorrente, tale disposizione violerebbe le competenze

delle province autonome in materia di igiene e sanità, dal momento

che, con l'affidare al Ministro della sanità l'indicazione dei

contenuti del menzionato registro, invaderebbe con norme di dettaglio

un settore assegnato alla sfera di attribuzione regionale e

provinciale.

La censura non è fondata.

La competenza ministeriale di determinare le indicazioni in base

alle quali dev'essere istituito, formato e tenuto il registro del

sangue in ciascuna regione costituisce l'oggetto di una riserva di

funzione a favore dello Stato, giustificata da un interesse nazionale

non frazionabile, frutto di una scelta legislativa non arbitraria e

perseguito con mezzi non incongrui (v., ad esempio, sentt. nn. 177 e

217 del 1988, 407 del 1989).

E, infatti, il problema principale che la nuova legge si propone

di risolvere è quello dell'autosufficienza della disponibilità del

sangue e dei suoi componenti utilizzabili a scopi terapeutici, in

modo da eliminare la dipendenza dall'estero, tuttora sussistente in

questo delicato settore. A questo fine di primaria importanza sono

direttamente collegate alcune disposizioni, le quali apprestano gli

strumenti strategicamente più rilevanti rispetto allo scopo cui

servono, quali il rafforzamento dei legami con il Servizio sanitario

nazionale e dei vincoli solidaristici relativi alle associazioni e

alle federazioni dei donatori volontari (art. 2), l'affidamento ai

centri regionali di coordinamento e di compensazione dei compiti

necessari al raggiungimento dell'autosufficienza del sangue, del

plasma e degli emoderivati all'interno di ciascuna regione (art. 8),

la previsione, nell'ambito del Piano sanitario nazionale, di un

programma specifico per le attività trasfusionali, al quale dovranno

seguire "piani sangue regionali" (art. 12, quinto comma, e 11,

secondo comma) e, infine, l'esigenza, perfettamente consequenziale

nel quadro appena delineato, di stabilire i necessari punti di

uniformità in relazione al coordinamento nazionale dello svolgimento

delle attività più rilevantemente connesse con le competenze

statali, concernenti, segnatamente, la determinazione del registro

del sangue e le convenzioni regionali relative alla partecipazione

delle associazioni e delle federazioni dei donatori volontari alle

attività trasfusionali (artt. 1, settimo e ottavo comma).

Più in particolare, sotto quest'ultimo profilo, non va

trascurato che la determinazione delle indicazioni uniformi per la

formazione e la tenuta del registro del sangue risponde al carattere

strettamente strumentale di quest'ultimo rispetto all'acquisizione

delle informazioni e dei dati necessari all'esercizio delle funzioni

statali relative agli emoderivati e, soprattutto, necessari allo

svolgimento della competenza attribuita allo Stato concernente la

determinazione del programma nazionale per le attività trasfusionali

nell'ambito del piano sanitario nazionale. Ciò, del resto, risulta

chiaramente dai lavori preparatori della legge e, in particolare,

dall'affermazione del relatore alla Camera dei deputati diretta a

sottolineare "l'opportunità di prevedere registri regionali e

nazionali del sangue, che permetterebbero un monitoraggio e

un'osservazione più coordinata all'interno del nostro territorio".

Esigenza, questa, che è direttamente riflessa nella disposizione

immediatamente susseguente a quella oggetto dell'attuale censura,

laddove si stabilisce, con un chiaro riferimento anche ai dati

desumibili dai registri del sangue, che i centri regionali di

coordinamento e di compensazione "trasmettono al Ministero della

sanità i dati relativi alla loro attività".

5. - Per gli stessi motivi ora formulati deve ritenersi non

fondata la questione di legittimità costituzionale che tutte le

ricorrenti hanno sollevato, con argomenti analoghi a quelli esaminati

nel punto della motivazione immediatamente precedente, nei confronti

dell'art. 1, ottavo comma, il quale stabilisce che la partecipazione

alle attività trasfusionali, organizzate, ai sensi della legge

impugnata, da parte delle associazioni e delle federazioni dei

donatori volontari concorrenti ai fini istituzionali del Servizio

sanitario nazionale, "è regolata da apposite convenzioni regionali

adottate in conformità allo schema tipo definito con decreto del

Ministro della sanità".

Anche nell'ipotesi ora considerata, infatti, la riserva allo

Stato della determinazione di uno schema-tipo di convenzione

regionale va giustificata con il preminente interesse nazionale

sottostante all'esigenza, espressa dalla disposizione impugnata,

relativa a una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale

dei rapporti fra le organizzazioni dei donatori volontari e i centri

trasfusionali. E tale esigenza è tanto più forte se si considera,

come è stato sottolineato nel punto precedente, che la disciplina

interessata concerne uno snodo essenziale del programma nazionale per

le attività trasfusionali, avente come obiettivo il perseguimento

dell'autosufficienza della disponibilità del sangue a scopi

terapeutici. Infatti, la raccolta del sangue regolata dalla legge n.

107 del 1990 si basa sul presupposto della "donazione volontaria

periodica e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti" (artt.

1, secondo comma, e 3, primo comma) e segue il principio che il

"sangue umano e i suoi derivati non sono fonte di profitto" (art. 1,

quarto comma). Sicché la realizzazione su tutto il territorio

nazionale di una disciplina uniforme relativamente alla

partecipazione delle organizzazioni dei donatori volontari alle

attività trasfusionali è un punto decisivo del disegno legislativo,

diretto a garantire continuità e razionalità alla raccolta del

sangue.

Né può riconoscersi valore agli argomenti della ricorrente, in

base ai quali le disposizioni ora esaminate sarebbero invasive delle

competenze regionali, in quanto disciplinerebbero oggetti estranei ed

esorbitanti rispetto alle finalità che l'art. 4 della legge n. 833

del 1978 affida all'atto legislativo ora esaminato, vale a dire

rispetto allo scopo di assicurare condizioni e garanzie uniformi su

tutto il territorio nazionale. Infatti, pur a voler prescindere dai

rilievi precedenti tendenti a dimostrare che le disposizioni

impugnate si inquadrano perfettamente nelle anzidette finalità, non

si può negare che il legislatore nazionale possa, in linea di

principio, correggere o rivedere una ripartizione di competenze fra

Stato e regioni precedentemente definita da una legge ordinaria (v.

sent. n. 85 del 1990). Nel caso, comunque, non può essere taciuto

che, nel riservare al Ministro della sanità la determinazione degli

schemi-tipo delle convenzioni regionali, la legge impugnata prevede

che nell'esercizio del relativo potere il Ministro deve essere

assistito dal parere della Commissione nazionale per il servizio

trasfusionale (art. 12, primo comma), nella quale siedono quattro

rappresentanti delle regioni e delle province autonome, che potranno

far presente in quella sede le particolari esigenze locali. Inoltre,

non va neppure trascurato che la competenza statale è circoscritta

alla determinazione degli schemi-tipo, i quali, per propria natura,

dovranno fissare i profili più generali della relativa disciplina,

lasciando alle regioni e alle province autonome la possibilità di

regolare, sulla base di proprie scelte, gli aspetti più particolari

e peculiari alle singole realtà locali (v. sent. n. 191 del 1976).

6. - Parzialmente fondata è la questione di legittimità

costituzionale che le tre ricorrenti hanno sollevato nei confronti

dell'art. 1, nono comma, il quale stabilisce che "qualora, trascorsi

sei mesi dal termine fissato nello schema-tipo, i competenti organi

regionali non abbiano proceduto alla stipulazione delle convenzioni

di cui al comma ottavo del presente articolo, si provvede ai sensi

dell'art. 6, comma secondo, della legge 23 ottobre 1985, n. 595", e

cioè nel senso che "il Consiglio dei ministri, su proposta del

Ministro della sanità, dispone il compimento degli atti relativi in

sostituzione dell'amministrazione regionale".

Ad avviso delle ricorrenti, nell'ipotesi considerata

mancherebbero taluni dei requisiti riconosciuti come necessari da

questa Corte al fine di ritenere legittimo l'esercizio dei poteri

sostitutivi dello Stato nei confronti delle regioni. In particolare,

esse sostengono, la partecipazione delle organizzazioni dei donatori

alle attività trasfusionali mediante convenzionamento sarebbe

soltanto un'eventualità, non già un comportamento dovuto; inoltre,

non vi sarebbe nella legge alcun termine perentorio, né questo

sarebbe ricavabile dalla natura dell'intervento previsto; infine,

l'intera procedura richiamata dalla disposizione impugnata non

ottempererebbe ai principi della leale cooperazione.

In effetti, questa Corte ha più volte affermato (v. sentt. nn.

153 e 294 del 1986, 177 del 1988, 101 del 1989, 85 del 1990), che in

materia di intervento sostitutivo posto in essere da organi statali

nei confronti di quelli regionali in relazione al compimento di

particolari adempimenti, il relativo potere deve avere una base

legale, deve essere strumentale all'adempimento di obblighi o al

perseguimento di interessi tutelati costituzionalmente come limiti

all'autonomia regionale, deve riguardare attività sottoposte a

termini perentori o la cui mancanza metterebbe in serio pericolo

interessi affidati alla responsabilità finale dello Stato,

dev'essere esercitato da un'autorità di governo e, infine,

dev'essere assistito da garanzie ispirate al principio della "leale

cooperazione". Ebbene, le considerazioni già svolte dimostrano come

tali requisiti, ad eccezione di quello indicato da ultimo, siano

tutti presenti nell'ipotesi esaminata, compresa l'esistenza di un

termine perentorio per l'adempimento, che, come è stato ammesso

dalla sentenza n. 85 del 1990, non dev'essere necessariamente

predeterminato dalla legge che prevede il relativo potere

sostitutivo. Tuttavia la mancata predisposizione di procedure

ispirate al principio di cooperazione e, segnatamente, l'assenza di

una previa messa in mora della regione (o della provincia) inattiva

mediante diffida ad adempiere entro un determinato termine, porta a

dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, nono comma,

nella parte in cui non prevede un congruo preavviso alla regione o

alla provincia autonoma inadempiente in ordine all'adozione degli

atti sostitutivi ivi previsti.

7. - Tutte e tre le ricorrenti contestano la legittimità

costituzionale dell'art. 2, terzo comma, il quale, dopo aver previsto

al comma precedente che le associazioni dei donatori volontari di

sangue e le relative federazioni concorrono ai fini istituzionali del

Servizio sanitario nazionale concernenti la promozione e lo sviluppo

della donazione di sangue e la tutela dei donatori, stabilisce che

rientrano nelle associazioni e nelle federazioni prima menzionate

"quelle il cui statuto corrisponde alle finalità della presente

legge, secondo le indicazioni fissate dal Ministro della sanità con

proprio decreto". Secondo le ricorrenti, tale disposizione sarebbe

illegittima, poiché, per la Regione Lombardia e la Provincia di

Trento, il potere del Ministro, del tutto discrezionale, non sarebbe

sorretto da un interesse nazionale, in considerazione dell'esistenza

di realtà locali estremamente variegate, non disciplinabili

unitariamente, e, ad avviso della Provincia di Bolzano, poiché detta

disposizione esigerebbe illegittimamente che le organizzazioni dei

donatori di sangue diano alla propria azione una dimensione

nazionale.

La questione non è fondata.

Si può, certo, convenire con le ricorrenti nel ritenere che le

associazioni dei donatori di sangue abbiano caratteri molto diversi

da regione a regione sia per quanto riguarda le loro strutture e i

loro scopi, sia per quanto concerne l'erogazione dei relativi servizi

sotto il profilo qualitativo e quantitativo; e si può altresì

convenire che molte di tali differenze siano presenti nelle leggi

regionali sussistenti nelle varie regioni. Tuttavia, proprio perché

la raccolta di sangue a scopi terapeutici è strettamente connessa

con la tutela del diritto inviolabile alla salute (art. 32 della

Costituzione) ed esige, pertanto, che le relative prestazioni possano

essere erogate con la massima uniformità possibile su tutto il

territorio nazionale, non è affatto irragionevole che il legislatore

statale, in nome del suddetto interesse nazionale, richieda che gli

statuti delle associazioni e delle federazioni dei donatori chiamati

a collaborare con il Servizio sanitario nazionale presentino

caratteri strutturali e finalità istituzionali fondamentalmente

unitari e commisurati agli scopi propri della legge sulle attività

trasfusionali.

In altri termini, l'attribuzione al Ministro della sanità del

potere di definire le "indicazioni", in base alle quali valutare, nel

modo più uniforme possibile, la corrispondenza degli statuti

associativi delle organizzazioni dei donatori alle finalità e agli

obiettivi della legge n. 107 del 1990, è strettamente legata alla

concorrenza di tali organizzazioni al Servizio sanitario nazionale e

alla conseguente esigenza che i relativi servizi siano assicurati con

caratteristiche uniformi (gratuità, volontarietà, etc.) e con

elevati standards qualitativi e quantitativi in tutto il territorio

nazionale. Né si può condividere l'opinione delle ricorrenti, per

la quale il potere ministeriale ora esaminato è assolutamente

discrezionale, per il fatto che, trattandosi di "indicazioni"

contenenti criteri uniformi di adeguamento degli statuti associativi

alle finalità della legge n. 107 del 1990, è chiaro che queste

ultime fungono da rigoroso parametro delle deliberazioni

ministeriali.

In questo quadro, l'esistenza di una situazione di fatto

variegata nell'organizzazione e negli obiettivi delle associazioni

dei donatori non può essere assunta come limite o impedimento

giuridico all'istituzione di una rete di organizzazioni di volontari

dotata di un relativo grado di uniformità su tutto il territorio

nazionale. Questo obiettivo, pienamente giustificato alla luce dei

principi costituzionali, non può essere confuso, come erroneamente

suppone la Provincia di Bolzano, con lo scopo di permettere il

convenzionamento con il servizio sanitario nazionale alle sole

organizzazioni dei donatori operanti a livello nazionale. In realtà,

siffatto scopo è del tutto estraneo all'art. 2 della legge n. 107

del 1990, il quale, al contrario, presuppone che le associazioni e le

federazioni dei donatori volontari concorrenti alle finalità del

Servizio sanitario nazionale conservino i loro caratteri peculiari,

compresa l'eventuale dimensione regionale o infra-regionale del

raggio di attività delle stesse associazioni, purché siano

osservate negli statuti associativi certe linee organizzative e certi

criteri di azione uniformi, necessari ad assicurare che la

collaborazione delle predette associazioni avvenga nel rispetto delle

finalità generali fatte proprie dalla legge n. 107 del 1990.

8. - Tutte le ricorrenti contestano la legittimità

costituzionale dell'art. 11, primo comma, il quale stabilisce che "il

Ministro della sanità, sentita la Commissione di cui all'art. 12,

emana le norme di indirizzo e coordinamento alle quali devono

conformarsi le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

per l'attuazione della presente legge". A loro avviso, infatti, la

disposizione impugnata, lungi dal porre indirizzi e obiettivi alle

potestà regionali, istituirebbe una anomala competenza ministeriale

ad adottare norme regolamentari per l'attuazione dell'intera legge,

che, come tale, contrasterebbe con l'art. 17 della legge n. 400 del

1988, là dove preclude regolamenti d'attuazione delle leggi nelle

materie spettanti alle potestà regionali (art. 17, primo comma,

lett. b) e vincola i regolamenti ministeriali agli ambiti di

competenza del Ministro e alle regole formali e procedurali per essi

previsti (art. 17, terzo e quarto comma). In ogni caso, sempre

secondo le ricorrenti, ove la disposizione impugnata fosse

interpretata come istitutiva di un potere governativo di indirizzo e

coordinamento, questo dovrebbe essere considerato costituzionalmente

illegittimo per vizi di forma e di sostanza, nonché, limitatamente

al ricorso proposto dalla Provincia di Bolzano, per il fatto di

estendere quel potere alla suddetta Provincia, in violazione dello

Statuto e della legge n. 833 del 1978 che vieterebbero

quell'estensione.

La questione è fondata.

Questa Corte ha già affermato che la funzione governativa di

indirizzo e coordinamento "costituisce l'esercizio di una competenza

particolare che si distingue da altri poteri governativi di direzione

o di direttiva - e, a maggior ragione, di normazione - per avere

contenuto e caratteri formali del tutto peculiari " (v. sentt. nn.

389 del 1989 e 345 del 1990). Più in particolare, questa Corte,

limitatamente ai profili rilevanti rispetto alla questione esaminata,

ha sottolineato, che la funzione di indirizzo e coordinamento è

svolta attraverso atti caratterizzati da un contenuto tipizzato,

consistente in indirizzi e criteri di coordinamento che sono rivo'lti

a vincolare teleologicamente l'esercizio di potestà, legislative e

amministrative, di soggetti dotati di autonomia costituzionalmente

garantita, quali le regioni e le province autonome, e che, in ragione

di questa loro particolare destinazione, sono tenuti a rispettare

peculiari limiti di svolgimento e ad essere adottati in determinate

forme e secondo certe procedure.

Dall'analisi del contenuto degli atti e della natura della

funzione cui si riferisce l'art. 11, primo comma, della legge n. 107

del 1990, si deduce chiaramente che quella configurata nell'anzidetta

disposizione non può essere qualificata, sulla base dei principi

posti da questa Corte, come funzione di indirizzo e coordinamento. In

primo luogo, infatti, essa è definita come una potestà normativa,

cioè come una fonte, e non già come un potere vòlto alla posizione

di fini o di direttive di coordinamento, che, proprio per questo suo

carattere strutturale, esige una conformazione, da parte delle

regioni e delle province autonome, che si considera soddisfatta anche

mediante il perseguimento di un risultato equivalente (v. sentt. nn.

560 e 744 del 1988). Inoltre, la potestà normativa prevista

dall'art. 11, primo comma, essendo ricondotta a una competenza

oggettivamente circoscritta alla generale "attuazione della presente

legge", si caratterizza come diretta a costituire una fonte normativa

secondaria o, più precisamente, si qualifica come potestà

regolamentare vòlta all'attuazione della legge, la quale, ai sensi

dell'art. 17, primo comma, lettera b), non può concernere "materie

riservate alla competenza regionale".

Se, dunque, deve escludersi che l'art. 11, primo comma, configuri

una potestà propriamente riconducibile alla funzione di indirizzo e

coordinamento, il cui esercizio porta all'emanazione di atti che non

possono avere valore meramente dispositivo, non resta che dichiarare

l'illegittimità costituzionale della relativa statuizione

limitatamente all'inciso "di indirizzo e coordinamento, alle quali

devono conformarsi le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano". A seguito di tale pronunzia, l'art. 11, primo comma, rimane

circoscritto alla previsione che il Ministro della sanità "emana le

norme per l'attuazione della presente legge", nel senso che questi è

autorizzato a porre tali norme nell'ambito della competenza sua

propria e delle autorità a lui sottordinate, nel rispetto del

procedimento indicato dall'art. 17, quarto comma, della legge n. 400

del 1988. Rimane fermo, naturalmente, che nelle materie riservate

alle competenze regionali (e provinciali) è possibile che, in

mancanza di leggi regionali (o provinciali) disciplinanti gli stessi

oggetti, continuino a sussistere regolamenti statali con efficacia

dispositiva o suppletiva (v. sentt. nn. 226 del 1986 e 165 del 1989);

ma deve trattarsi, in ogni caso, di regolamenti deliberati dal

Consiglio dei ministri nelle forme e nei limiti stabiliti dall'art.

17 della legge n. 400 del 1988.

Resta assorbito ogni altro profilo sollevato dalle ricorrenti in

relazione alla medesima questione.

9. - In connessione con la questione appena esaminata e con i

medesimi argomenti addotti riguardo ad essa, tutte le ricorrenti

hanno altresì impugnato l'art. 24 della legge n. 107 del 1990, nella

parte in cui stabilisce che "sino alla data di emanazione delle norme

di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 11, comma primo,

continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con la

presente legge, le disposizioni recate dal decreto del Presidente

della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256". La sola Provincia di

Bolzano ha poi impugnato l'art. 12, quarto comma, nella parte in cui

prevede che la commissione ivi prevista formula proposte al Ministro

della sanità "con riferimento all'atto di indirizzo e coordinamento,

di cui all'art. 11, comma primo".

Sulla base dei medesimi motivi formulati nel punto precedente,

ambedue le censure vanno accolte, limitatamente all'inciso "di

indirizzo e coordinamento" contenuto in entrambe le disposizioni

impugnate.

Se l'incostituzionalità della parte riferita dell'art. 12,

quarto comma, è meramente conseguenziale alla dichiarazione

d'illegittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, merita,

invece, qualche considerazione aggiuntiva la decisione relativa

all'art. 24. Quest'ultimo, infatti, contiene una norma transitoria,

la quale stabilisce che, finché non entrano in vigore le nuove norme

previste dall'art. 11, primo comma, "continuano a trovare

applicazione" le disposizioni contenute nel regolamento esecutivo

adottato per la precedente legge sul sangue (legge n. 592 del 1967),

purché non incompatibili con la nuova legge.

Premesso che non si tratta di un regolamento meramente tecnico,

come afferma l'Avvocatura dello Stato, dal momento che questo è

stato emanato in base a una norma di competenza configurante un

potere regolamentare più ampio, concernente l'organizzazione e il

funzionamento dei servizi trasfusionali, nonché la raccolta, la

conservazione e l'impiego dei derivati (art. 20 della legge n. 592

del 1967), non possono comunque condividersi, nella loro generalità,

le censure sollevate dalle ricorrenti. La disposizione impugnata,

infatti, non pretende di estendere l'applicabilità del vecchio

regolamento, almeno fino all'emanazione delle nuove norme di

attuazione, in tutto il territorio nazionale, comprese quelle parti

di esso situate nelle regioni o nelle province autonome dove siano

entrate in vigore leggi adottate nell'esercizio delle competenze che

le stesse regioni (o province autonome) posseggono in materia. Al

contrario, l'art. 24 prevede semplicemente la permanente vigenza del

vecchio regolamento, con riguardo alle disposizioni non incompatibili

con la nuova legge, nei limiti in cui quello sia applicabile, vale a

dire nei limiti in cui non sussistano nella stessa materia leggi

regionali. Sicché, come nel caso delle censure rivolte all'art. 12,

quarto comma, anche quelle mosse all'art. 24 vanno dichiarate fondate

soltanto per l'aspetto consequenziale all'accoglimento parziale della

questione relativa all'art. 11, primo comma.

10. - Non fondate sono, invece, le questioni di legittimità

costituzionale che la Provincia di Bolzano ha sollevato nei confronti

dell'art. 11, quarto comma, e che la Regione Lombardia e la Provincia

di Trento hanno posto nei confronti dell'art. 11, quarto e quinto

comma.

Il ricordato quarto comma dispone che, entro sei mesi

dall'entrata in vigore della legge, il Ministro della sanità, sulla

base delle carenze segnalate dai centri di coordinamento e

compensazione, predispone "un progetto mirato ad incrementare la

donazione del sangue periodica e occasionale nei comuni delle regioni

nelle quali non sia stata raggiunta l'autosufficienza del sangue

donato rispetto alle esigenze, anche mediante il coinvolgimento degli

stessi comuni in attività di promozione e di supporto rispetto

all'associazionismo". Il comma successivo stabilisce, invece, che il

suddetto progetto "prevede le iniziative più opportune tese a

sensibilizzare l'opinione pubblica, ed in particolare i potenziali

donatori, sui valori umani e solidaristici che si esprimono nella

donazione del sangue e a promuovere l'associazionismo dei donatori al

fine del raggiungimento dell'autosufficienza".

Come risulta chiaramente dalla lettura complessiva dei due commi,

le competenze contestate non possono essere fondatamente ritenute

invasive della sfera di attribuzione riservata alle regioni o alle

province autonome, dal momento che si tratta di attività vòlte alla

sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui valori umani e

solidaristici connessi alla donazione volontaria del sangue e alla

promozione del relativo associazionismo. In altri termini, le norme

impugnate concernono attività che non hanno la forza di scalfire

l'autonomia regionale o provinciale, dal momento che riguardano

l'informazione, la propaganda o la promozione di comportamenti legati

all'attuazione di fondamentali doveri di solidarietà sociale (art. 2

della Costituzione), in ordine ai quali possono essere riconosciuti

spazi di azione tanto allo Stato quanto alle regioni: al primo, come

soggetto in ipotesi interessato a ridurre le importazioni dall'estero

del sangue umano a scopi terapeutici e a produrre a sufficienza gli

emoderivati; alle regioni e alle province autonome, in quanto enti

che la legge n. 107 del 1990 impegna a raggiungere, ciascuna nel

proprio ambito, l'obiettivo dell'autosufficienza nella raccolta del

sangue a fini terapeutici.

11. - La sola Provincia di Bolzano contesta la legittimità

costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 7 e 8, nel loro complesso,

poiché, nel far riferimento ad attività di uffici e di strutture

pubbliche all'interno del territorio provinciale, non richiamerebbero

i principi posti dall'art. 100 dello Statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige sul bilinguismo.

La questione non è fondata, poiché è costante giurisprudenza

di questa Corte (v., da ultimo, sentt. nn. 224 e 343 del 1990 e 3 del

1991) che le norme statutarie e quelle di attuazione si applicano di

per sé, a prescindere dall'esistenza di espliciti richiami.

12. - La Provincia di Bolzano, dubita, inoltre, della

legittimità costituzionale degli artt. 5, primo comma, e 6, primo

comma, i quali, nel porre norme per l'organizzazione dei servizi di

immunoematologia e trasfusione nonché dei centri trasfusionali, e

nel determinarne i relativi bacini di utenza, usurperebbero poteri

che dovrebbero spettare alla Provincia, in quanto soltanto questa

potrebbe adeguatamente conoscere le caratteristiche locali necessarie

per un buon esercizio di quei poteri, quali la conformazione

orografica del territorio, la distribuzione della popolazione, della

viabilità e dei mezzi di trasporto.

La questione non è fondata, poiché le norme impugnate sono

chiaramente dirette a stabilire standards minimi relativi sia ai

bacini di utenza ("bacini di utenza aventi una popolazione di almeno

400.000 abitanti, con un minimo di uno per provincia"), sia ai centri

trasfusionali (i quali possono integrare i bacini di utenza laddove

questi superino i 400.000 abitanti), standards che, come tali,

lasciano sufficiente spazio alle regioni e alle province autonome in

ordine alle valutazioni concernenti i caratteri locali del

territorio, della popolazione, della viabilità e dei trasporti.

13. - Ancora la Provincia di Bolzano impugna l'art. 8, secondo

comma, lettera c) e quarto comma, dal momento che tali disposizioni

sottoporrebbero il centro provinciale di coordinamento e

compensazione al potere di direzione dell'Istituto Superiore della

sanità, violando così l'autonomia costituzionalmente garantita alla

ricorrente.

La questione non è fondata.

Le norme impugnate prevedono che i Centri regionali di

coordinamento e di compensazione siano sottoposti, nelle loro

attività dirette al controllo del fabbisogno trasfusionale di emazie

e in genere nelle loro funzioni istituzionali, alle indicazioni e al

coordinamento dell'Istituto superiore di sanità "in attuazione delle

normative tecniche emanate dal Ministro della sanità, sentita la

Commissione di cui all'articolo 12". Poiché l'inciso da ultimo

citato lascia chiaramente intendere che quello previsto dalle

disposizioni contestate è una forma di coordinamento tecnico e

poiché questa Corte ha più volte affermato (v. sentt. nn. 924 del

1988, 242 del 1989, 139 del 1990) che il coordinamento tecnico si

distingue da quello politico-amministrativo e può essere affidato

anche ad enti o a istituti appartenenti all'amministrazione statale,

purché dotati delle conoscenze e delle esperienze tecniche

necessarie ai compiti di volta in volta previsti, non è possibile

rinvenire in ipotesi una lesione delle competenze costituzionalmente

assicurate alle regioni o alle province autonome.

14. - Infine, la Provincia di Bolzano contesta la legittimità

costituzionale dell'art. 19, primo comma, il quale - prevedendo

l'obbligo di trasferire alle Unità sanitarie locali, ai policlinici

universitari e agli istituti pubblici a carattere scientifico, i

centri trasfusionali gestiti per convenzione dalle associazioni di

volontariato o da strutture private - conterrebbe una disciplina

puntuale, lesiva delle competenze costituzionalmente affidate alla

Provincia stessa.

La questione non è fondata.

L'obbligo che la ricorrente ritiene troppo stringente e puntuale

rientra, in realtà, in un disegno più ampio di pubblicizzazione

della gestione relativa alle strutture attraverso le quali è

organizzata la raccolta del sangue disciplinata dalla legge n. 107

del 1990. È sufficiente ricordare, in proposito, che l'art. 6

prevede che "i centri trasfusionali sono strutture ospedaliere" e che

l'art. 7, secondo comma, ammette che soltanto le unità di raccolta

possono essere gestite direttamente dalle associazioni o dalle

federazioni di donatori volontari di sangue. Inoltre, l'art. 19,

secondo comma, prevede il passaggio alle strutture del Servizio

sanitario nazionale anche dei centri trasfusionali della Croce rossa

italiana. Poiché, per le considerazioni già svolte nei punti

precedenti, tale disegno non è affatto irragionevole e incompatibile

con i principi costituzionali relativi alla tutela della salute in

tutto il territorio nazionale e poiché la disposizione oggetto della

contestazione ora esaminata costituisce un elemento rilevante di cui

si compone il suddetto disegno, la questione proposta dalla Provincia

autonoma di Bolzano va dichiarata non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

1) dichiara la illegittimità costituzionale dei seguenti

articoli della legge 4 maggio 1990, n. 107 (Disciplina per le

attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi

componenti e per la produzione di plasmaderivati):

art. 11, primo comma, limitatamente all'inciso "di indirizzo e

coordinamento, alle quali devono conformarsi le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano";

art. 12, quarto comma, secondo periodo, e art. 24, secondo

periodo, limitatamente all'inciso "di indirizzo e coordinamento";

2) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, nono

comma, della legge 4 maggio 1990, n. 107, nella parte in cui non

prevede un congruo preavviso alla regione o alla provincia autonoma

inadempiente in ordine all'adozione degli atti sostitutivi ivi

previsti;

3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, nei

confronti dell'intera legge 4 maggio 1990, n. 107, dalla Regione

Lombardia, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione

(come attuati dagli artt. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 del d.P.R.

27 luglio 1977, n. 616 e dagli artt. 4, 5 e 6 della legge 23 dicembre

1978, n. 833, nonché dall'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.

400), e dalla Provincia Autonoma di Trento, in riferimento all'art.

9, n. 10, e all'art. 16 dello Statuto speciale per la Regione

Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), in connessione

con le relative norme di attuazione (dd.PP.RR. 28 marzo 1975, n. 474

e 19 novembre 1987, n. 526), e con gli artt. 4, 5 e 6 della legge 23

dicembre 1978, n. 833, e con l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.

400;

4) dichiara non fondate, in riferimento, per la Regione

Lombardia e la Provincia autonoma di Trento, alle norme parametro

indicate al precedente n. 3 del dispositivo e, per la Provincia

autonoma di Bolzano, agli artt. 9, n. 10, 16 e 100 dello Statuto, in

connessione con le relative norme di attuazione (dd.PP.RR. 28 marzo

1975, n. 474; 6 gennaio 1980, n. 197 e 15 luglio 1988, n. 574) e con

l'art. 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le questioni di

legittimità costituzionale sollevate, con i ricorsi indicati in

epigrafe, avverso le seguenti disposizioni della legge 4 maggio 1990,

n. 107:

art. 1, settimo comma (questione proposta dalla Provincia

autonoma di Bolzano);

art. 1, ottavo comma (questione proposta da tutte le

ricorrenti);

art. 2, terzo comma (questione proposta da tutte le

ricorrenti);

art. 11, quarto comma (questione proposta da tutte le

ricorrenti);

art. 11, quinto comma (questione proposta dalla Provincia

autonoma di Bolzano);

artt. 4, 5, 6, 7 e 8 (questione proposta dalla Provincia

autonoma di Bolzano);

artt. 5, primo comma, e 6, primo comma (questione proposta

dalla Provincia autonoma di Bolzano);

art. 8, secondo comma, lettera c) e quarto comma (questione

proposta dalla Provincia autonoma di Bolzano);

art. 19, primo comma (questione proposta dalla Provincia

autonoma di Bolzano).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 febbraio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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