Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 49/1991

    Illegittimità dichiarata
    6 febbraio 1991

    Il fatto che gli artt.4, 5, 6, 7 e 8 della legge 4 maggio 1990, n. 107, nel far riferimento ad attività di uffici e di strutture pubbliche all'interno dei territori delle Provincie autonome, non richiamino i principi posti dall'art. 100 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige sul bilinguismo, non comporta violazione del precetto statutario. È infatti costante giurisprudenza della Corte che le norme statutarie e quelle di attuazione si applichino di per sé, a prescindere dall'esistenza di espliciti richiami. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 4 maggio 1990, n. 107, sollevata dalla Provincia di Bolzano in riferimento all'art. 100 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.) - S. nn. 224/1990, 343/1990 e 3/1991.

    Art. 11 Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati · Art. 24 Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati · Art. 1 Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 11 novembre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 11 maggio 1990 al 11 novembre 2005. 111 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Le unita' di raccolta sono strutture fisse o mobili finalizzate alla raccolta del sangue intero e di plasma mediante emaferesi, previo accertamento della idoneita' del donatore secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 4. Esse dipendono, sotto il profilo tecnico ed organizzativo, dal servizio di immunoematologia e trasfusione del territorio di competenza, o, laddove esso sia integrato, dal rispettivo centro trasfusionale, definiti dai piani sanitari regionali. Le unita' di raccolta possono essere gestite direttamente anche dalle associazioni o dalle federazioni dei donatori volontari di sangue, previa autorizzazione da parte delle regioni territorialmente competenti, conformemente alle esigenze indicate nei rispettivi piani sanitari regionali e subordinatamente alla verifica della presenza di condizioni strutturali idonee.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1990-05-04;107~art7 · fonte del testo

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