Articolo abrogato dalla l. 21 ottobre 2005, n. 219.
Abrogato dal 11 novembre 2005
Articolo abrogato dalla l. 21 ottobre 2005, n. 219.
Abrogato dal 11 novembre 2005
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Il fatto che gli artt.4, 5, 6, 7 e 8 della legge 4 maggio 1990, n. 107, nel far riferimento ad attività di uffici e di strutture pubbliche all'interno dei territori delle Provincie autonome, non richiamino i principi posti dall'art. 100 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige sul bilinguismo, non comporta violazione del precetto statutario. È infatti costante giurisprudenza della Corte che le norme statutarie e quelle di attuazione si applichino di per sé, a prescindere dall'esistenza di espliciti richiami. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 4 maggio 1990, n. 107, sollevata dalla Provincia di Bolzano in riferimento all'art. 100 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.) - S. nn. 224/1990, 343/1990 e 3/1991.
Art. 11 Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati · Art. 24 Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati · Art. 1 Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati · Art. 117 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1990
Confronto con la versione in vigore dal 11 maggio 1990 al 11 novembre 2005. 385 parole tolte, 9 parole aggiunte in 22 capoversi.
tolto: I servizi di immunoematologia e trasfusione sono strutture di presidio ospedaliero ed operano in bacini di utenza aventi una popolazione di almeno 400.000 abitanti, con un minimo di uno per provincia. Essi possono essere integrati da uno o piu' centri trasfusionali laddove il bacino di utenza superi i 400.00 abitanti. I servizi di immunoematologia e trasfusione esercitano le seguenti funzioni:
tolto: a) eseguire i controlli iniziali e periodici di idoneita' alla donazione dei donatori volontari di sangue ed emocomponenti;
tolto: b) effettuare la raccolta, la tipizzazione, la conservazione e l'assegnazione del sangue umano per uso trasfusionale, frazionando il sangue raccolto nei vari componenti ai fini della sua migliore utilizzazione;
tolto: c) assicurare una terapia trasfusionale mirata;
tolto: d) praticare le procedure aferetiche necessarie, compresa la plasmaferesi produttiva;
tolto: e) promuovere e praticare l'autotrasfusione;
tolto: f) garantire il buon uso del sangue;
tolto: g) inviare il plasma raccolto al centro regionale di coordinamento e compensazione, per la produzione di emoderivati;
tolto: h) assicurare il coordinamento delle attivita' delle unita' di raccolta;
tolto: i) partecipare ai programmi di ricerca e controllo epidemiologico;
tolto: j) partecipare ai programmi di educazione alla donazione di sangue e di emocomponenti;
tolto: k) coordinare sul piano tecnico, scientifico ed organizzativo l'attivita' degli eventuali centri trasfusionali in un ambito territoriale definito dai piani sanitari regionali;
tolto: l) assicurare una adeguata integrazione con le altre strutture ospedaliere, al fine di garantire una completa assistenza ai pazienti emopatici, sia in costanza di ricovero che in regime ambulatoriale;
tolto: m) provvedere alla tipizzazione ed all'esame della compatibilita' tissutale;
tolto: n) eseguire, in relazione alle strutture laboratoristiche esistenti ed agli obiettivi dei piani sanitari regionali, compiti di diagnosi laboratoristica ematologica, di patologia dell'emostasi, di immunopatologia ed immunoematologia forense;
tolto: o) provvedere all'inventario ed al fabbisogno delle unita' di emazie ed emocomponenti per il territorio di competenza;
tolto: p) garantire la registrazione, il controllo e la immunoprofilassi della malattia emolitica del neonato per il territorio di competenza;
tolto: q) favorire e coordinare la ricerca in immunoematologia e fungere da osservatorio epidemiologico per il territorio di competenza;
tolto: r) promuovere e praticare il predeposito del sangue intero a scopo autotrasfusionale;
tolto: s) favorire e praticare il predeposito di emocomponenti e il recupero perioperatorio, mediante i servizi di emaferesi;
tolto: t) attuare tutte le misure atte a valutare e prevenire la diffusione delle malattie post-trasfusionali, principalmente quelle infettive;
tolto: u) collaborare con i presidi locali delle forze armate.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1990-05-04;107~art5 · fonte del testo
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