Art. 29 jobs act — Esclusioni e discipline specifiche

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Sono esclusi dal campo di applicazione del presente capo, in quanto gia' disciplinati da specifiche normative:

  • a)ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 25 e 27, i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991;
  • b)i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato, cosi' come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375;
  • c)i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Sono, altresi', esclusi dal campo di applicazione del presente capo:
  • a)i contratti di lavoro a tempo determinato con i dirigenti, che non possono avere una durata superiore a cinque anni, salvo il diritto del dirigente di recedere a norma dell'articolo 2118 del codice civile una volta trascorso un triennio;
  • b)i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, fermo l'obbligo di comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente;
  • c)i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente ed ATA per il conferimento delle supplenze e con il personale sanitario, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale;
  • d)i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi da 1 a 3, e 21. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Testo in vigore dal 24 giugno 2015 al 1 marzo 2017

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 29 jobs act, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 29455/2025

    7 novembre 2025

    In materia di assunzioni a tempo determinato del personale artistico e tecnico delle fondazioni lirico-sinfoniche, la disciplina prevista dall'art. 3, comma 6, del d.l. n. 64 del 2010 (nella sopraggiunta vigenza dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 34 del 2014, soppressivo del requisito della causalità del termine) e dall'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2015, anteriormente all'adeguamento operato con il d.l. n. 59 del 2019, va interpretata in conformità alla sentenza della CGUE del 25 ottobre 2018, in causa C-331/17, nel senso che la legittimità dell'apposizione del termine al contratto di lavoro, fermo il venir meno degli oneri di specificazione formale, deve valutarsi verificando la sussistenza del requisito della necessaria temporaneità e provvisorietà dell'occasione di lavoro, quale presupposto connaturato alla specialità della normativa dettata per le fondazioni anzidette, per evitare che, coniugandosi l'assenza di causalità del termine con la mancanza di un limite di durata massimo, si determini nel sistema interno l'assenza di misure di prevenzione degli abusi, in contrasto con la clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.

    Art. 29 jobs act · Art. 19 jobs act

    Rassegna di novembre 2025, p. 99 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di novembre 2025 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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