Art. 3 — Trattamento tributario di talune transazioni in titoli ammessi alla trattazione sul mercato telematico
Articolo abrogato dal d.lgs. 21 novembre 1997, n. 435.
Abrogato dal 3 gennaio 1998
Articolo abrogato dal d.lgs. 21 novembre 1997, n. 435.
Abrogato dal 3 gennaio 1998
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 1996 al 3 gennaio 1998. 131 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'esenzione prevista dall'articolo 1, terzo comma, terzo periodo, del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, non si applica alle transazioni riguardanti titoli ammessi alla trattazione sul mercato telematico dei titoli di Stato poste in essere al di fuori del predetto mercato da soggetti residenti con soggetti non residenti aderenti al mercato stesso. Ai fini dell'applicazione della tassa, tali transazioni si considerano in ogni caso perfezionate nel territorio dello Stato e il soggetto residente, ove non autorizzato al pagamento in modo virtuale, puo' corrispondere la tassa anche mediante versamento in conto corrente postale nel termine di trenta giorni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 435
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 435
Il D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 435 ha disposto (con l'art. 1, comma 13) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti stipulati a partire dal l gennaio 1998".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-01-08;6~art3 · fonte del testo
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