Art. 1 — Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato

Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e' sostituito dal seguente: " 1. E' istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato 'Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato', di seguito denominato 'Fondo'. Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalita' previste dalla presente legge, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.". Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, l'alinea e' sostituito dal seguente: " 2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 e' attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto:". Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "h-bis) l'importo fino a lire 30.000 miliardi a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539.". Nell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, le lettere c) e d) del comma 1 sono soppresse ed il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. Gli importi relativi ai conferimenti di cui al comma 1 affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero del tesoro ai fini della destinazione al Fondo.". L'articolo 4 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e' sostituito dal seguente: "Art. 4 (Criteri e modalita' per l'acquisto dei titoli di Stato). - 1. I conferimenti di cui all'articolo 3 sono impiegati dal Fondo nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere a decorrere dal 1 gennaio 1995. 2. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate per il tramite della Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati. Dette operazioni sono esenti dalla tassa di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni. 3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso di interesse pari a quello medio dei buoni ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente. 4. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483.".

Testo vigente dal 9 gennaio 1996

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urn:nir:stato:decreto.legge:1996-01-08;6~art1 · fonte del testo

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