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Soggetti aventi finalita' di lucro L'Italia riconosce e favorisce l'apporto delle imprese e degli istituti bancari ai processi di sviluppo dei Paesi partner, fatta eccezione per le societa' e le imprese iscritte nel registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialita' e responsabilita' sociale. E' promossa la piu' ampia partecipazione dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo alle procedure di evidenza pubblica dei contratti per la realizzazione di iniziative di sviluppo finanziate dalla cooperazione allo sviluppo, nonche' dai Paesi partner, dall'Unione europea, dagli organismi internazionali, dalle banche di sviluppo e dai fondi internazionali, che ricevono finanziamenti dalla cooperazione allo sviluppo. Una quota del fondo rotativo di cui all'articolo 8 puo' essere destinata a:

  • a)((concedere prestiti, anche in via anticipata, ad imprese per la partecipazione al capitale di rischio di imprese miste in Paesi partner, individuati con delibera del CICS, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;))
  • b)((concedere prestiti ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinche' finanzino, secondo modalita' identificate dal CICS, imprese miste in Paesi partner che promuovano lo sviluppo dei Paesi medesimi));
  • c)costituire un fondo di garanzia per prestiti a favore di imprese miste nei Paesi di cui alla lettera a), concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, da banche dell'Unione europea, da banche di Paesi non appartenenti all'Unione europea se soggette alla vigilanza prudenziale dell'autorita' competente del Paese in cui si effettua l'intervento o da fondi direttamente o indirettamente partecipati o promossi dai predetti soggetti. Il CICS stabilisce:
  • a)la quota del fondo rotativo che puo' annualmente essere impiegata per le finalita' di cui al comma 3;
  • b)i criteri per la selezione delle iniziative di cui al comma 3 che devono tenere conto, oltre che delle finalita' e delle priorita' geografiche o settoriali della cooperazione italiana, anche delle garanzie offerte dai Paesi partner a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mirano a privilegiare la creazione di occupazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro, e di valore aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile;
  • c)le condizioni in base alle quali possono essere concessi i crediti. All'istituto gestore di cui all'articolo 8 sono affidate, con convenzione stipulata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo, ciascuno dei quali e' valutato dall'Agenzia congiuntamente all'istituto gestore. Le iniziative di cui al comma 3 del presente articolo sono soggette alle medesime procedure di cui all'articolo 8.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2018 al 1 gennaio 2019

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2017 al 1 gennaio 2018. 36 parole tolte, 86 parole aggiunte in 3 capoversi.

a) concedere tolto: ad imprese italiane crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio aggiunto: prestiti, anche in tolto: forma anticipata, per la costituzione aggiunto: via anticipata, ad imprese per la partecipazione al capitale di rischio di imprese miste in Paesi partner, individuati con delibera del CICS, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;

b) concedere tolto: crediti agevolati aggiunto: prestiti ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinche' finanzino tolto: imprese miste da realizzarsiaggiunto: , secondo modalita' identificate dal CICS, imprese miste in Paesi partner tolto: o eroghino altre forme di agevolazione identificate dal CICS che promuovano lo sviluppo dei Paesi tolto: partner; aggiunto: medesimi;

aggiunto: c) costituire un fondo di garanzia per prestiti a favore di imprese miste nei Paesi di cui alla lettera a), concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, da banche dell'Unione europea, da banche di Paesi non appartenenti all'Unione europea se soggette alla vigilanza prudenziale dell'autorita' competente del Paese in cui si effettua l'intervento o da fondi direttamente o indirettamente partecipati o promossi dai predetti soggetti. Il CICS stabilisce:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2014-08-11;125~art27 · fonte del testo

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