Art. 20 — Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo

Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si provvede, in coerenza con l'istituzione dell'Agenzia, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze e responsabilita', a riordinare e coordinare le disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente soppressione di non meno di sei strutture di livello dirigenziale non generale. Con modalita' stabilite nel regolamento di cui al comma 1, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo coadiuva il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il vice ministro della cooperazione allo sviluppo in tutte le funzioni e i compiti che la presente legge attribuisce loro, ed in particolare nei seguenti: elaborazione di indirizzi per la programmazione in riferimento ai Paesi e alle aree di intervento; rappresentanza politica e coerenza dell'azione dell'Italia nell'ambito delle organizzazioni internazionali e delle relazioni bilaterali; proposta relativa ai contributi volontari alle organizzazioni internazionali, agli interventi di emergenza umanitaria e ai crediti di cui agli articoli 8 e 27; ((attivita' e servizi di comunicazione finalizzati alla valorizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo;)) valutazione dell'impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo e verifica del raggiungimento degli obiettivi programmatici, avvalendosi, a quest'ultimo fine, anche di valutatori indipendenti esterni, a carico delle risorse finanziarie ((del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)). Presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo possono essere collocati fuori ruolo, nell'ambito del contingente numerico, nonche' secondo le modalita' e i limiti previsti dagli ordinamenti di appartenenza, magistrati ordinari o amministrativi o avvocati dello Stato, nel limite massimo complessivo di tre unita'. ((2-ter. Per l'attuazione dell'attivita' e dei servizi di comunicazione e dell'attivita' di valutazione d'impatto delle iniziative di cooperazione di cui al comma 2, e' autorizzata, in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2022))

Testo vigente dal 1 gennaio 2022

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 2020 al 1 gennaio 2022. 15 parole tolte, 72 parole aggiunte.

… interventi di emergenza umanitaria e ai crediti di cui agli articoli 8 e 27; aggiunto: attivita' e servizi di comunicazione finalizzati alla valorizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo; valutazione dell'impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo e verifica del raggiungimento degli obiettivi programmatici, avvalendosi, a quest'ultimo fine, anche di valutatori indipendenti esterni, a carico delle risorse finanziarie tolto: dell'Agenzia sulla base di convenzioni approvate dal Comitato congiunto di cui all'articolo 21. 2-bis. aggiunto: del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo possono essere collocati fuori … ordinari o amministrativi o avvocati dello Stato, nel limite massimo complessivo di tre unita'aggiunto: . 2-ter. Per l'attuazione dell'attivita' e dei servizi di comunicazione e dell'attivita' di valutazione d'impatto delle iniziative di cooperazione di cui al comma 2, e' autorizzata, in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2022

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2014-08-11;125~art20 · fonte del testo

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