Art. 23 — Sistema della cooperazione italiana allo sviluppo

La Repubblica riconosce e promuove il sistema della cooperazione italiana allo sviluppo, costituito da soggetti pubblici e privati, per la realizzazione dei programmi e dei progetti di cooperazione allo sviluppo, sulla base del principio di sussidiarieta'. Sono soggetti del sistema della cooperazione allo sviluppo:

  • a)le amministrazioni dello Stato, le universita' e gli enti pubblici;
  • b)le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali;
  • c)le organizzazioni della societa' civile e gli altri soggetti senza finalita' di lucro di cui all'articolo 26;
  • d)i soggetti con finalita' di lucro, qualora agiscano con modalita' conformi ai principi della presente legge, aderiscano agli standard comunemente adottati sulla responsabilita' sociale e alle clausole ambientali, nonche' rispettino le norme sui diritti umani per gli investimenti internazionali.

Testo vigente dal 28 agosto 2014

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2014-08-11;125~art23 · fonte del testo

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