Art. 21 — Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo

Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' istituito il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo. Il Comitato e' presieduto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal vice ministro della cooperazione allo sviluppo ed e' composto dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e dal direttore dell'Agenzia ((, nonche', limitatamente alle questioni concernenti le iniziative di cui agli articoli 8 e 27, dal direttore generale del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze)). Ad esso partecipano, senza diritto di voto, i responsabili delle rispettive strutture competenti in relazione alle questioni all'ordine del giorno e ((, salvo quanto disposto al primo periodo,)) i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre amministrazioni, qualora siano trattate questioni di rispettiva competenza. Quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad esso partecipano altresi', senza diritto di voto, un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, un rappresentante delle associazioni rappresentative dei medesimi. La partecipazione al Comitato non da' luogo a compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza od emolumenti comunque denominati. Il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo approva tutte le iniziative di cooperazione di valore superiore a due milioni di euro, delibera le singole iniziative da finanziare a valere sul fondo rotativo per i crediti concessionali di cui agli articoli 8 e 27, definisce la programmazione annuale con riferimento a Paesi e aree di intervento e svolge ogni altra funzione specificata dalla presente legge o dai suoi regolamenti attuativi. Le iniziative di importo inferiore sono portate a conoscenza del Comitato. Al funzionamento del Comitato congiunto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Testo vigente dal 1 gennaio 2018

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 28 agosto 2014 al 1 gennaio 2018. 31 parole aggiunte.

… e' composto dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e dal direttore dell'Agenziaaggiunto: , nonche', limitatamente alle questioni concernenti le iniziative di cui agli articoli 8 e 27, dal direttore generale del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze. Ad esso partecipano, senza diritto di voto, i responsabili delle rispettive strutture competenti in relazione alle questioni all'ordine del giorno eaggiunto: , salvo quanto disposto al primo periodo, i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre amministrazioni, qualora …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2014-08-11;125~art21 · fonte del testo

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