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((1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000 per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta)) ((2. Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purche' esso sia un candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6)) Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato puo' designare alla raccolta dei fondi piu' di un mandatario, che a sua volta non puo' assumere l'incarico per piu' di un candidato. Il mandatario elettorale e' tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi e' tenuto ad identificare le complete generalita' di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell'intestazione del conto e' specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato. (( PERIODO SOPPRESSO DAL D. L. 3 GENNAIO 2006 N. 1, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GENNAIO 2006, N. 22)).712 Al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al primo periodo, dopo le parole: "cinque milioni di lire" sono inserite le seguenti: " somma da intendersi rivalutata nel tempo secondo gli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso";
  • b)dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati";
  • c)al secondo periodo, le parole: "La disposizione non si applica" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano". La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione, oltre che al Presidente della Camera di appartenenza, al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 che ne cura la pubblicita'. Oltre alle informazioni previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore ai 10 milioni di lire, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto e' sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicita' in relazione all'ammontare delle entrate.71217 Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 sono tenuti anche i candidati non eletti. Il periodo di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione. Gli importi di cui al presente articolo sono rivalutati periodicamente con decreto del Ministro dell'interno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso.
Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 26 febbario 1998

7

Il Decreto 26 febbario 1998, (in G.U. 09/03/1998, n. 56), ha disposto: - (con l'art. 2, comma 1) che "Le cifre indicate all'art. 7, comma 1, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono ulteriormente rivalutate all'anno 1997, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi praticati dai grossisti, rispettivamente, da L. 91.624.000 a L. 95.169.848,800, da L. 114,530 a L. 118,962, da L. 11,453 a L. 11,896"; - (con l'art. 2, comma 2) che "L'importo previsto dall'art. 7, comma 4, ultimo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e' ulteriormente rivalutato all'anno 1997, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi praticati dai grossisti, da L. 22.906.000 a L. 23.792.462,200"; - (con l'art. 2, comma 3) che "L'importo previsto dall'art 7, comma 6, terzo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e' ulteriormente rivalutato all'anno 1997, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi praticati dai grossisti, da L. 11.453.000 a L. 11.896.231,100".

Decreto 23 febbraio 2001

12

Il Decreto 23 febbraio 2001, (in G.U. 14/03/2001, n. 61) ha disposto: - (con l'art. 2, comma 1) che "Le cifre indicate all'art. 7, comma 1, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono ulteriormente rivalutate all'anno 2000, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodottiindustriali, rispettivamente, da L. 95.169.848,800 a L. 100.689.700,030, da L. 118,962 a L. 125,861, da L. 11,896 a L. 12,585"; - (con l'art. 2, comma 2) che "L'importo previsto dall'art. 7, comma 4, ultimo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e' ulteriormente rivalutato all'anno 2000, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali, da L. 23.792.462,200 a L. 25.172.425,007"; - (con l'art. 2, comma 3) che "L'importo previsto dall'art. 7, comma 6, terzo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e' ulteriormente rivalutato all'anno 2000, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali, da L. 11.896.231,100 a L. 12.586.212,503".

D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104

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Il D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che "Le disposizioni sui limiti delle spese elettorali dei candidati e di ciascun partito, movimento, lista o gruppo di candidati, di cui all'articolo 7, comma 1 e all'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, si intendono computate sul numero dei cittadini residenti nelle singole ripartizioni, in cui sono presentate le liste, risultante dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 7, comma 1 del presente regolamento".

D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni, dalla L. 27 gennaio 2006, n. 22

17

Il D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni, dalla L. 27 gennaio 2006, n. 22 ha disposto (con l'art. 3-ter, comma 1, lettera d)) che al comma 6, terzo periodo del presente articolo, le parole: "euro 6.500,24" sono sostituite dalle seguenti: "euro 20.000".

Testo in vigore dal 29 gennaio 2006 al 24 luglio 2012

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 60/1998

    Parametro
    12 marzo 1998

    Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Firenze, con le ordinanze i…

    Art. 15 Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica · Art. 3 cost. · Art. 7 Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica · Art. 2 Disposizioni in materia di documentazione delle spese elettorali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 29 gennaio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 14 maggio 2003 al 29 gennaio 2006. 131 parole tolte, 80 parole aggiunte.

aggiunto: 1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di tolto: lire 80 milioni aggiunto: euro 52.000 per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di tolto: 100 lire aggiunto: euro 0,01 per ogni cittadino residente tolto: nel collegio uninominale ovvero al prodotto di 10 lire per ogni cittadino residente nella circoscrizione elettorale per i candidati nelle liste che concorrono al riparto di seggi assegnati con il sistema proporzionale. Le spese per la campagna elettorale di chi e' candidato sia in un collegio uninominale sia nella lista per il riparto proporzionale dei seggi nella circoscrizione che comprende quel collegio, non possono comunque superare l'importo piu' alto consentito per una delle due candidature aggiunto: nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta 2. Le spese per la propaganda elettorale tolto: direttamente riferibile al candidato, ancorche' sostenute dai partiti di appartenenza, dalle liste o dai gruppiaggiunto: , anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, tolto: tra le spese del singolo candidato, eventualmente pro quota aggiunto: esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purche' esso sia un candidato o il partito di appartenenza. Tali spese tolto: debbonoaggiunto: , se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6tolto: . Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere … che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato. tolto: I contributi o i servizi erogati da ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica non possono superare l'importo o il valore di 20 milioni di lire aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DAL D. L. 3 GENNAIO 2006 N. 1, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GENNAIO 2006, N. 22. Al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, sono apportate le seguenti modificazioni:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni, dalla L. 27 gennaio 2006, n. 22

    Il D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni, dalla L. 27 gennaio 2006, n. 22 ha disposto (con l'art. 3-ter, comma 1, lettera d)) che al comma 6, terzo periodo del presente articolo, le parole: "euro 6.500,24" sono sostituite dalle seguenti: "euro 20.000".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1993-12-10;515~art7 · fonte del testo

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