Art. 14 — Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati

Il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 riceve le dichiarazioni e i rendiconti di cui all'articolo 7 e ne verifica la regolarita' Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore puo' presentare al Collegio esposti sulla regolarita' delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati. Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarita' all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione. Qualora dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 6, e da ogni altro elemento emergano irregolarita', il Collegio, entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, le contesta all'interessato che ha facolta' di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 31 DICEMBRE 1996, N. 672)).

Testo vigente dal 4 gennaio 1997

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 387/1996

    Questione inammissibile
    5 novembre 1996

    Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Collegio centrale di garanzia elettorale in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 Cost., degli artt. 13, comma 3, 14, commi 1, 3, 4, 5, e 15, comma 8, della legge 10 dicembre 1993 n. 515 (in tema di disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), laddove non prevedono che nel procedimento dinanzi ai Collegi regionali di garanzia elettorale vi sia un soggetto terzo, in posizione autonoma e distinta, il quale provveda agli accertamenti ed alle contestazioni di competenza del Collegio stesso nonché all'impugnativa delle decisioni di quest'ultimo davanti al Collegio centrale, in quanto - premesso che detti Collegi non sono qualificabili come giudici in senso soggettivo, mancando sia sotto il profilo funzionale sia sotto quello strutturale, un nesso organico di compenetrazione istituzionale che consenta di ritenerli sezioni specializzate degli uffici giudiziari presso cui sono istituiti - il riconoscimento della legittimazione dell'organo rimettente a sollevare questioni di costituzionalità presupporrebbe necessariamente che l'attività applicativa della legge, da parte sua, fosse di tipo giurisdizionale, ed avesse quindi anche l'attributo della definitività, nel senso dell'idoneità a divenire irrimediabile attraverso l'assunzione di un'efficacia analoga a quella del giudicato; attributo che, nella specie, non sussiste, perché avverso l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui si discute nel procedimento 'a quò è prevista l'opposizione di fronte al pretore ai sensi degli artt. 22 e segg. della legge 24 novembre 1981, n. 689, cui fa espresso rinvio l'art. 15, comma 15 della legge n. 515 del 1993. Ed è appunto tale giudizio di opposizione, che si conclude con sentenza ricorribile in Cassazione, la sede nella quale deve trovare attuazione il principio di costituzionalità, secondo cui il controllo da parte della Corte deve coprire nella misura più ampia possibile l'ordinamento giuridico. - Sulla legge n. 515 del 1993, cfr., altresì, S. n. 52/1996. red.: G. Leo

    Art. 13 Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica · Art. 14 Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica · Art. 24 cost. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 4 gennaio 1997

Confronto con la versione in vigore dal 14 dicembre 1993 al 4 gennaio 1997. 81 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… all'interessato che ha facolta' di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti. tolto: Avverso le decisioni del Collegio regionale di garanzia elettorale, entro quindici giorni dalla comunicazione, e' ammesso ricorso da parte del candidato al Collegio centrale di garanzia elettorale composto dal Primo Presidente della Corte di cassazione, o da un suo delegato scelto tra i presidenti di sezione della Corte di cassazione, e da sei membri nominati dal Primo Presidente della Corte di cassazione secondo i criteri di cui all'articolo 13. Il Collegio centrale di garanzia elettorale decide sui ricorsi entro novanta giorni aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 31 DICEMBRE 1996, N. 672.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1993-12-10;515~art14 · fonte del testo

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