Dalla medesima data di cui all'articolo 1, comma 2, la propa- ganda elettorale per il voto a liste, a gruppi di candidati o a singoli candidati a mezzo di manifesti e giornali murali e' ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorali a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile. I giornali, le stazioni radio e televisive, i tipografi e chiunque altro sia chiamato a produrre materiale o a cedere servizi utilizzabili in qualunque forma a scopo di propaganda elettorale, ivi comprese consulenze ed intermediazioni di agenzia, sono tenuti ad accertarsi che i relativi ordini siano fatti direttamente dai segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, ovvero dai singoli candidati o loro mandatari, cui sono tenuti ad emettere fattura. Nel caso previsto dal comma 4 sono tenuti ad acquisire copia dell'autorizzazione del candidato o del suo mandatario. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli strumenti di propaganda elettorale relativi a uno o piu' candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni, devono essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatari. I costi sostenuti per tali forme di propaganda sono computati pro quota ai fini del calcolo del limite di spesa fissato dall'articolo 7.

Testo vigente dal 14 dicembre 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1993-12-10;515~art3 · fonte del testo

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