Corte costituzionale

Ordinanza n. 60/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/03/1998 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 5,

della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne

elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della

Repubblica), promossi con due ordinanze emesse il 13 e il 14 gennaio

1997 dal pretore di Firenze sui ricorsi proposti da Cossutta Armando

e da Nesi Lucia contro il Collegio regionale di garanzia elettorale

presso la Corte d'Appello di Firenze, iscritte ai nn. 405 e 406 del

registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che nel corso di una causa civile di opposizione avverso

il provvedimento con cui, in data 27 giugno 1995, il Collegio

regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'appello di Firenze

applicava a Cossutta Armando la sanzione pecuniaria amministrativa di

lire cinquanta milioni per l'omesso deposito della dichiarazione e

del rendiconto di cui all'art. 7, numero 6, della legge 10 dicembre

1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione

alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), il pretore di

Firenze ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 15,

comma 5, della citata legge n. 515 del 1993;

che la sanzione applicata dal Collegio è quella minima prevista,

mentre il massimo è di lire duecento milioni;

che il ricorrente aveva affermato di aver sottoscritto la

candidatura per le elezioni politiche del 27 marzo 1994 in un

collegio uninominale e in più circoscrizioni e di aver depositato il

24 maggio 1994, presso il Collegio regionale di garanzia elettorale

della Corte d'appello di Milano, il rendiconto delle spese sostenute

per la campagna elettorale, ricevendo, in data 22 ottobre 1994, la

diffida del Collegio regionale toscano a effettuare il deposito della

dichiarazione e del rendiconto entro il termine di quindici giorni;

che nel rilevare come detto collegio non avrebbe correttamente

interpretato gli artt. 7, comma 6, e 15, comma 8, della legge n. 515

del 1993, giungendo all'erronea conclusione che il candidato avrebbe

dovuto depositare la dichiarazione e il rendiconto presso tutti i

collegi regionali corrispondenti alle circoscrizioni e al collegio

uninominale in cui si era presentato, il ricorrente aveva chiesto,

pertanto, l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione;

che, pur non avendo espressamente proposto domanda di riduzione

della sanzione, ai sensi dell'art. 23, comma 11, della legge n. 689

del 1981, in quanto inflitta nella misura minima, il ricorrente -

secondo il giudice a quo - avrebbe interesse a ottenere la

declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 5,

della citata legge n. 515, nella parte in cui prevede - quale minimo

sanzionatorio - la somma di lire cinquanta milioni, poiché egli

potrebbe beneficiare della riduzione della sanzione qualora venisse

rigettato il motivo di opposizione attinente alla pretesa

insussistenza dell'illecito;

che il pretore di Firenze ha pertanto sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 15, comma 5, della legge n. 515 del 1993,

nella parte in cui stabilisce in lire cinquanta milioni il minimo

della sanzione;

che la disposizione sarebbe censurabile perché prevede una

sanzione sproporzionata rispetto a casi, come quello in esame, di

lieve entità;

che, pur non ignorando la giurisprudenza di questa Corte

orientata a far rientrare nella sfera riservata alla discrezionalità

del legislatore la materia, il giudice a quo ritiene che, nel caso di

specie, si sia superato il limite della ragionevolezza e a tal

proposito invoca la sentenza n. 50 del 1980, ove si afferma la

necessità di proporzionare la pena alle responsabilità;

che, nel corso di altra causa civile di opposizione avverso il

provvedimento con cui, in data 27 giugno 1995, il Collegio regionale

di garanzia elettorale presso la Corte d'appello di Firenze ha

applicato la sanzione pecuniaria amministrativa di lire cinquanta

milioni nei confronti di Nesi Lucia, il pretore di Firenze ha

promosso identico giudizio di legittimità costituzionale;

che la ricorrente ha dichiarato di essersi candidata alle

medesime elezioni del 1994 nella circoscrizione della regione

Toscana, quota proporzionale per la Camera dei deputati, nella lista

dei Verdi, all'unico scopo di consentire il completamento della lista

elettorale, ov'era collocata in posizione tale (all'ultimo posto) da

non risultare eletta;

che non avrebbe svolto attività di sorta, né avrebbe sostenuto

alcuna spesa, essendosi avvalsa dei mezzi di propaganda del gruppo

politico di appartenenza;

che, per questa ragione, non sarebbe destinataria dell'obbligo

della dichiarazione;

che ha pertanto eccepito, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, l'illegittimità costituzionale degli artt. 7, comma 7,

e 15, comma 5, della legge n. 515 del 1993, in quanto sarebbero state

assoggettate a identico trattamento sanzionatorio posizioni fra loro

del tutto diverse: quella dei non eletti (con e senza attività di

propaganda) e quella degli eletti, con e senza spese elettorali;

che, secondo il giudice a quo, la legge - indipendentemente

dalla menzionata diversità di situazione - fa carico a tutti i

candidati di depositare la dichiarazione e il rendiconto previsti

dalla legge n. 515, affinché gli elettori possano verificarne la

regolarità;

che, peraltro, l'uniforme trattamento delle situazioni enunciate

nel ricorso indurrebbe a dubitare della legittimità costituzionale

della normativa in esame, stante la necessità di diversificare il

trattamento punitivo;

che il pretore di Firenze ha quindi promosso, in termini

pressoché identici, un secondo giudizio di legittimità

costituzionale;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello

Stato, che ha avanzato la richiesta di restituzione degli atti al

rimettente per il riesame della rilevanza (alla luce del ius

superveniens) e ha concluso, comunque, per l'infondatezza della

questione;

che la legge 31 dicembre 1996, n. 672 (Disposizioni in materia di

documentazione delle spese elettorali), nel modificare alcune

disposizioni contenute nella legge n. 515 del 1993, lasciando

immutato il regime sanzionatorio di cui all'art. 15, comma 5, avrebbe

previsto la possibilità di una sanatoria per gli autori degli

illeciti in precedenza indicati;

che nell'art. 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 672, si sarebbe

stabilita la possibilità di depositare la dichiarazione mancante

entro quarantacinque giorni dalla diffida ad adempiere da parte del

Collegio di garanzia elettorale competente, con la conseguenza che,

ove l'interessato vi abbia ottemperato, "sono revocate le sanzioni

amministrative già irrogate";

che, ignorandosi nel caso concreto se l'interessato si sia

giovato di siffatta possibilità, la Corte dovrebbe rimettere gli

atti al giudice a quo per un nuovo esame sulla rilevanza;

che tuttavia la questione sarebbe infondata nel merito, perché

la determinazione dei limiti minimi e massimi per le sanzioni

amministrative rientra nella discrezionalità del legislatore, il

quale ne avrebbe fatto un uso non irragionevole in relazione agli

interessi pubblici coinvolti, segnatamente la trasparenza e la

correttezza delle campagne elettorali, tali da giustificare l'entità

delle sanzioni;

Considerato che viene all'esame della Corte la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 5, della legge 10

dicembre 1993, n. 515, nella parte in cui prevede in lire cinquanta

milioni il minimo della sanzione amministrativa, perché non

consentirebbe di irrogare una sanzione ragionevole per ipotesi di

lieve entità, con ciò violando l'art. 3 della Costituzione;

che le due questioni, prospettate in modo identico, vanno

congiuntamente trattate;

che ai sensi dell'art. 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 672, i

candidati non eletti sono diffidati dal Collegio di garanzia

regionale a depositare, entro quarantacinque giorni, la omessa

dichiarazione delle spese sostenute nelle elezioni politiche del 1994

e del 1996, con la previsione della revoca, in caso di ottemperanza,

delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate;

che le ordinanze di rimessione sono state pronunciate in data 13

e 14 gennaio 1997, mentre la legge n. 672 è entrata in vigore il 4

gennaio 1997;

che, nella specie, per la candidata Nesi Lucia, non eletta,

sembrerebbero ricorrere le condizioni previste dall'art. 2 della

citata legge n. 672, in ordine alla sanatoria;

che per il candidato Cossutta Armando - presentatosi in tre

circoscrizioni e in un collegio uninominale - non sono precisate le

modalità della sua elezione e se abbia optato per una delle

circoscrizioni della Toscana, per cui occorre verificare

l'applicabilità della sanatoria contemplata dall'art. 2 della legge

n. 672 anche in questa situazione;

che nel valutare il requisito della rilevanza della questione

rispetto alla regiudicanda, il rimettente non ha tenuto conto della

legge sopravvenuta (anteriore ai suoi provvedimenti);

che la questione è pertanto manifestamente inammissibile per la

carente ponderazione testé rilevata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 5, della

legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali

per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della

Repubblica), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della

Costituzione, dal pretore di Firenze, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 marzo 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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