Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, la propaganda elettorale per il voto a liste, a candidati alla carica di sindaco e di presidente della provincia, nonche' per il voto di preferenza per singoli candidati alla carica di consigliere comunale o provinciale a mezzo di manifesti e scritti murali, stampati murali e giornali murali e' ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni; e' invece vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive. Non rientrano nel divieto di cui al comma 1:

  • a)gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi comunque denominati;
  • b)le pubblicazioni di presentazione dei candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia e delle liste partecipanti alla consultazione elettorale;
  • c)la presentazione e illustrazione dei loro programmi elettorali. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile. In caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 e delle prescrizioni delle autorita' di vigilanza si applicano le norme vigenti in materia per le elezioni alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica. Chiunque contravviene alle restanti norme di cui al presente articolo e' punito con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni. 9 E' fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attivita' di propaganda di qualsiasi genere, ancorche' inerente alla loro attivita' istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa. I divieti di cui al presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici, nonche' alle stampe elettorali di liste e di candidati impegnati nella competizione elettorale.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

9

La Corte Costituzionale, con sentenza 12-25 luglio 2001, n. 287 (in G.U. 1a s.s. 1/8/2001, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 5 del presente art. 29 "nella parte in cui punisce il fatto previsto dal comma 3 con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni, anziche' con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni".

Testo vigente dal 2 agosto 2001

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 287/2001

    Ha colpito questo articolo
    25 luglio 2001

    È costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 della Costituzione - l'art. 29, comma 5, della legge 25 marzo 1993, n. 81, nella parte in cui stabilisce che, in occasione delle campagne elettorali per le elezioni amministrative, la mancata indicazione del nome del committente responsabile sulle pubblicazioni di propaganda elettorale specificate nel comma 3 è punita con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni, anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni. Infatti, tale disposizione stabilisce un trattamento sanzionatorio arbitrariamente più severo rispetto a quello inflitto per la condotta sostanzialmente identica tenuta in occasione di elezioni politiche, e ciò appare tanto più irrazionale ed ingiustificato nel contesto di una disciplina sostanzialmente unitaria della materia e nel quadro della intervenuta depenalizzazione degli illeciti in materia di propaganda elettorale disposta per i vari tipi di competizione elettorale dalla legge n. 515 del 1993. - Sulla discrezionalità del legislatore in materia penale, v. ordinanza n. 144/2001; sul limite alla potestà del legislatore della non arbitrarietà e della ragionevolezza, v. sentenze n. 531/2000 e n. 508/2000. - In materia di propaganda elettorale e relativi illeciti, v. sentenza n. 52/1996. M.F.

    Art. 29 Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 79/2016

    Questione infondata
    7 aprile 2016

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 29, comma 5, in relazione al successivo comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che punisce con la sanzione della multa le pubbliche amministrazioni che, in violazione del divieto loro imposto, svolgano attività di propaganda di qualsiasi genere, anche se inerente alla rispettiva attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale per le elezioni amministrative locali, e per tutta la durata della stessa. Le scelte discrezionali del legislatore nell'individuazione delle condotte punibili e nella configurazione del relativo trattamento sanzionatorio sono sindacabili solo se trasmodano nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, come avviene a fronte di sperequazioni sanzionatorie tra fattispecie omogenee. Nel caso in esame, al contrario di quanto ritenuto dal giudice a quo , la disposizione impugnata non è omogenea all'art. 9 della legge n. 28 del 2000, in tema di condotte realizzate dalle amministrazioni in prossimità di elezioni regionali, politiche ed europee. Quest'ultima fattispecie, inserita nel contesto di un'organica disciplina della comunicazione politica, mira ad evitare che la comunicazione istituzionale delle amministrazioni venga piegata ad obiettivi elettorali ed è presidiata da sanzioni irrogate dall'AGCOM, la cui tipologia conferma che destinatari del divieto sono direttamente le amministrazioni pubbliche e non personalmente i soggetti che ne esercitano le funzioni. Nel caso de quo , al contrario, si vieta la propaganda di qualsiasi genere, avendo cioè a riferimento condotte ulteriori e diverse rispetto a quelle poste in essere nello svolgimento delle funzioni istituzionali dell'amministrazione. Inoltre, il divieto dettato dalla norma sospettata di incostituzionalità, pur essendo testualmente rivolto anch'esso alle pubbliche amministrazioni, per il principio della personalità della responsabilità penale non può che indirizzarsi direttamente ai soggetti titolari di cariche pubbliche a livello locale. Infine, diverso è anche l'arco temporale di efficacia del divieto, cosicché, in definitiva, la norma rivela una formulazione più ampia rispetto a quella presa come tertium comparationis . Sull'assenza di ostacoli alla riproposizione di un'identica questione già sollevata dal medesimo giudice, nel medesimo grado di giudizio, dichiarata manifestamente inammissibile, laddove il giudice a quo integri la precedente motivazione, descrivendo in modo esaustivo i fatti e individuando con chiarezza la questione sollevata, v. le citate sentenze nn. 38/2009, 287/2001 e 176/2000. Sulla possibilità di sindacare le scelte legislative ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, v., ex multis , le citate sentenze nn. 68/2012, 161/2009 e 324/2008.

    Art. 29 Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 260/2011

    Questione inammissibile
    30 settembre 2011

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza, dell'art. 29, comma 5, in relazione al successivo comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), che, nell'ambito delle elezioni amministrative, incrimina la violazione del divieto di svolgere attività di propaganda elettorale di qualsiasi genere, da parte delle pubbliche amministrazioni, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa. La questione prospettata è infatti pregiudicata dalle gravi carenze che inficiano la descrizione della fattispecie sottoposta all'esame del giudice a quo , risultando omessa l'indicazione dei dati necessari per consentire la verifica della rilevanza della questione proposta in relazione alla fattispecie concreta e che non possono essere desunti dall'esame degli atti processuali, non consentito in ossequio al principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione. Inoltre, sotto altro profilo, l'ordinanza presenta un petitum oscuro o, comunque, ambiguo, perché non spiega se ritiene che si debba pervenire ad una sentenza caducatoria della norma censurata oppure se intenda ottenere una pronunzia che dichiari l'illegittimità costituzionale della norma stessa nella parte in cui punisce la condotta incriminata con la multa anziché con una sanzione amministrativa pecuniaria di corrispondente importo. Sulla manifesta inammissibilità derivante da carenza nella descrizione della fattispecie, v., ex plurimis , le richiamate: ordinanze nn. 146 e 85 del 2010; nn. 211 e 181 del 2009

    Art. 29 Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 agosto 2001

Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 1993 al 2 agosto 2001. 1 parola tolta.

… e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile. tolto: 5. In caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 e delle … articolo e' punito con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioniaggiunto: . E' fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attivita' di propaganda …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 12-25 luglio 2001, n. 287 (in G.U. 1a s.s. 1/8/2001, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 5 del presente art. 29 "nella parte in cui punisce il fatto previsto dal comma 3 con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni, anziche' con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:legge:1993-03-25;81~art29 · fonte del testo

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