Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 maggio 1988 al 3 novembre 1999. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 31 marzo 1988, n. 152.
Abrogato dal 29 maggio 1988
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 maggio 1988 al 3 novembre 1999. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 31 marzo 1988, n. 152.
Abrogato dal 29 maggio 1988
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1968 al 29 maggio 1988. 196 parole tolte, 11 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Chiunque vende, pone in vendita, o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi composti o mangimi composti concentrati, deve specificatamente dichiarare, oltre i contenuti analitici percentuali indicati nell'articolo 11 e la denominazione di "mangime composto" o di "mangime composto concentrato":
tolto: a) il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta produttrice o confezionatrice;
tolto: b) la data ed il numero dell'autorizzazione, di cui all'articolo 5, della ditta produttrice;
tolto: c) l'indicazione dei mangimi semplici, dei prodotti di origine minerale e degli additivi componenti la miscela, elencati in ordine decrescente di quantita' presente;
tolto: d) le singole specie animali e le relative categorie a cui le stesse miscele di mangimi sono destinate. Per i mangimi composti concentrati devono essere indicate le dosi d'impiego e gli ingredienti da aggiungere per la loro utilizzazione. Per le miscele alla cui composizione concorrano i sottoprodotti del riso, deve essere anche dichiarato il contenuto percentuale in silice totale riferito alla sostanza secca. Per i mangimi composti costituiti da due o piu' semi o frutti, non macinati ne frantumati, non e richiesta la dichiarazione dei dati analitici di cui all'articolo 11.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1988, N. 152
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-15;281~art14 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.