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((Chiunque vende, pone in vendita, o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi composti o mangimi composti concentrati, deve specificatamente dichiarare, oltre i contenuti analitici percentuali indicati nell'articolo 11 e la denominazione di "mangime composto" o di "mangime composto concentrato":

  • a)il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta produttrice o confezionatrice;
  • b)la data ed il numero dell'autorizzazione, di cui all'articolo 5, della ditta produttrice;
  • c)l'indicazione dei mangimi semplici, dei prodotti di origine minerale e degli additivi componenti la miscela, elencati in ordine decrescente di quantita' presente;
  • d)le singole specie animali e le relative categorie a cui le stesse miscele di mangimi sono destinate)). Per i mangimi composti concentrati devono essere indicate le dosi d'impiego e gli ingredienti da aggiungere per la loro utilizzazione. Per le miscele alla cui composizione concorrano i sottoprodotti del riso, deve essere anche dichiarato il contenuto percentuale in silice totale riferito alla sostanza secca. ((Per i mangimi composti costituiti da due o piu' semi o frutti, non macinati ne frantumati, non e richiesta la dichiarazione dei dati analitici di cui all'articolo 11)).

Testo in vigore dal 18 luglio 1968 al 29 maggio 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 luglio 1968

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1963 al 18 luglio 1968. 13 parole tolte, 82 parole aggiunte in 6 capoversi.

Chiunque vende, pone in venditaaggiunto: , o mette altrimenti in commercio tolto: mangimi composti aggiunto: o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi composti o mangimi composti concentrati, deve specificatamente dichiarare, oltre i contenuti aggiunto: analitici percentuali indicati nell'articolo 11 aggiunto: e la denominazione di "mangime composto" o di "mangime composto concentrato":

a) il nome o tolto: ragione sociale aggiunto: la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta produttrice o confezionatrice;

b) la tolto: sede dello stabilimento;

tolto: c) la data e aggiunto: data ed il numero dell'autorizzazioneaggiunto: , di cui all'articolo 5aggiunto: , della ditta produttrice;

tolto: daggiunto: c) l'indicazione dei mangimi sempliciaggiunto: , dei prodotti di origine minerale e degli additivi componenti la miscelaaggiunto: , elencati in ordine decrescente di quantita' presente;

tolto: eaggiunto: d) le singole specie animali e le relative categorie a cui le stesse miscele … deve essere anche dichiarato il contenuto percentuale in silice totale riferito alla sostanza seccaaggiunto: . Per i mangimi composti costituiti da due o piu' semi o frutti, non macinati ne frantumati, non e richiesta la dichiarazione dei dati analitici di cui all'articolo 11.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-02-15;281~art14 · fonte del testo

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