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((Ferme restando le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero per quanto riguarda l'osservanza delle vigenti norme sui divieti di carattere economico, e' vietata l'importazione di prodotti disciplinati dalla presente legge non aventi requisiti, composizione e confezionamento dalla stessa stabiliti. I mangimi semplici di origine animale saranno ammessi all'importazione sempre che dai certificati di origine e sanita', rilasciati dai veterinari a cio' autorizzati dai paesi di provenienza, risulti che i mangimi stessi abbiano subito un idoneo trattamento di sterilizzazione, e siano all'atto dell'importazione privi di agenti patogeni. In deroga a quanto disposto nei successivi articoli 11, 14 e 16 per i prodotti ivi contemplati importati dall'estero potranno essere indicati anziche' il nome o la ragione sociale e la sede della ditta produttrice o confezionatrice, quelli della ditta importatrice. Le indicazioni e le dichiarazioni che a norma della presente legge devono accompagnare i suddetti prodotti di provenienza estera devono essere scritte anche in lingua italiana ed i pesi, dove siano espressi, devono essere indicati con il sistema metrico decimale. E' consentita per l'esportazione la fabbricazione dei prodotti contemplati dalla presente legge aventi requisiti diversi da quelli stabiliti dalla legge stessa. Detti prodotti devono essere inviati direttamente dalle fabbriche alle stazioni di confine o ai porti di imbarco o agli aeroporti. Prima ancora di iniziare la fabbricazione le imprese produttrici devono dare comunicazione della quantita' e della qualita' dei prodotti destinati all'estero al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i mangimi semplici, i mangimi semplici integrati, i mangimi composti, i mangimi composti concentrati, i mangimi composti integrati, i mangimi composti integrati medicati, i nuclei ed i nuclei medicati, al Ministero della sanita' per gli integratori e per gli integratori indicati per mangimi, e al Ministero delle finanze in tutti i casi)).

Testo in vigore dal 18 luglio 1968 al 3 novembre 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 luglio 1968

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1963 al 18 luglio 1968. 64 parole tolte, 125 parole aggiunte.

Ferme restando le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero per quanto riguarda l'osservanza delle vigenti norme sui divieti di carattere economico, e' vietata l'importazione tolto: dei aggiunto: di prodotti disciplinati dalla presente legge non aventi requisiti, composizione e confezionamento dalla stessa stabiliti. aggiunto: I mangimi semplici di origine animale saranno ammessi all'importazione sempre che dai certificati di origine e sanita', rilasciati dai veterinari a cio' autorizzati dai paesi di provenienza, risulti che i mangimi stessi abbiano subito un idoneo trattamento di sterilizzazione, e siano all'atto dell'importazione privi di agenti patogeni. In deroga a quanto disposto nei successivi articoli 11, 14 e 16 per i prodotti ivi contemplati importati dall'estero potranno essere indicati anziche' il nome o la ragione sociale e la sede della ditta produttrice o confezionatrice, quelli della ditta importatrice. Le indicazioni e le dichiarazioni che a normatolto: , della presente legge devono accompagnare i suddetti prodotti di provenienza esteratolto: , devono essere scritte anche in lingua italiana ed i pesi, dove tolto: sono aggiunto: siano espressi, devono essere indicati con il sistema metrico decimale. tolto: Fermo restando l'obbligo di indicare i componenti, per gli integratori ed i mangimi integrati di importazione potra' prescindersi dalla prescrizione concernente l'uso della lingua italiana e l'indicazione dei pesi con il sistema metrico decimale purche' i prodotti siano avviati direttamente dalle Dogane alle fabbriche di mangimi composti, di mangimi integrati o di integratori per essere ivi utilizzati. E' consentita per l'esportazione la fabbricazione dei prodotti contemplati dalla presente legge aventi … di imbarco o agli aeroporti. Prima ancora di iniziare la fabbricazione le imprese produttrici tolto: debbono aggiunto: devono dare comunicazione della quantita' etolto: , della qualita' dei prodotti destinati all'estero al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i mangimi semplici, tolto: composti ed integrati aggiunto: i mangimi semplici integrati, i mangimi composti, i mangimi composti concentrati, i mangimi composti integrati, i mangimi composti integrati medicati, i nuclei ed i nuclei medicati, al Ministero della sanita' per gli integratori tolto: ed aggiunto: e per gli integratori indicati per mangimi, e al Ministero delle finanze in tutti i casi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-02-15;281~art10 · fonte del testo

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