Art. 15 — Tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca

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Al fine di tutelare le risorse biologiche delle acque marine ed assicurare il disciplinato esercizio della pesca, e' fatto divieto di:

  • a)pescare in zone e tempi vietati dai regolamenti nonche' detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;
  • b)pescare con navi o galleggianti, attrezzi o strumenti, vietati dai regolamenti o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformita' della necessaria autorizzazione, nonche' detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;
  • c)pescare, detenere, trasportare o commerciare il novellame di qualunque specie vivente marina, senza la preventiva autorizzazione del Ministero della marina mercantile;
  • d)danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici, nonche' raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici cosi' intorpiditi, storditi o uccisi;
  • e)immettere, direttamente o indirettamente, o diffondere nelle acque sostanze inquinanti: sono considerate inquinanti le sostanze estranee o facenti parte della normale composizione delle acque naturali, che costituiscano un diretto documento per la fauna ittica o che determinino alterazioni chimiche o fisiche dell'ambiente, tali da influenzare sfavorevolmente la vita degli organismi acquatici;
  • f)sottrarre od asportare, senza il consenso dell'avente diritto gli organismi acquatici oggetto della altrui attivita' di pesca, esercitata mediante attrezzi e strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dai regolamenti; nonche' sottrarre od asportare, senza l'anzidetto consenso, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il consenso dell'avente diritto. Gli anzidetti divieti non riguardano la pesca scientifica e le altre attivita' espressamente autorizzate.

Testo in vigore dal 14 agosto 1965 al 2 febbraio 1983

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 501/1987

    Questione inammissibile
    10 dicembre 1987

    Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15 lett. a), 24 e 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963 ("Disciplina della pesca marittima"), e dell'art. 111 del d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 ("Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima"), sollevata, in riferimento agl…

    Art. 15 Disciplina della pesca marittima · Art. 24 Disciplina della pesca marittima · Art. 26 Disciplina della pesca marittima · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-07-14;963~art15 · fonte del testo

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