L'articolo 15 della legge 14 luglio 1965, n. 963, e' sostituito dal seguente: "Art. 15 (Tutela delle risorse biologiche e dell'attivita' di pesca). - 1. Al fine di tutelare le risorse biologiche delle acque marine ed assicurare il disciplinato esercizio della pesca, e' fatto divieto di:

  • a)pescare in zone e tempi vietati dai regolamenti, decreti, ordini legittimamente emanati dall'autorita' amministrativa e detenere, trasportare e commerciare il prodotto di tale pesca, nonche' pescare quantita' superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, da regolamenti, decreti ed ordini legittimamente emanati dall'autorita' amministrativa;
  • b)pescare con navi o galleggianti, attrezzi o strumenti, vietati dai regolamenti o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformita' della necessaria autorizzazione, nonche' detenere, trasportare e commerciare il prodotto di tale pesca;
  • c)pescare, detenere, trasportare e commerciare il novellame di qualunque specie vivente marina oppure le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, senza la preventiva autorizzazione del Ministero della marina mercantile;
  • d)danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici, nonche' raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici cosi' intorpiditi, storditi o uccisi;
  • e)sottrarre od esportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici oggetto della altrui attivita' di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dai regolamenti; nonche' sottrarre od asportare, senza l'anzidetto consenso, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque, detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il consenso dell'avente diritto;
  • f)pescare in acque sottoposte alla sovranita' di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati. 2. Gli anzidetti divieti non riguardano la pesca scientifica e le altre attivita' espressamente autorizzate".

Testo vigente dal 1 settembre 1988

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-08-25;381~art5 · fonte del testo

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